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La Corte ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata dalla Regione Basilicata sull’art. 38 del d.l. n. 83/2012 in materia di procedimenti amministrativi per la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma. La norma, che prevedeva un meccanismo sostitutivo statale in caso di inerzia regionale, non viola il principio di leale collaborazione a condizione di un’interpretazione conforme ai principi costituzionali.
Di cosa si tratta
L’art. 38 del decreto crescita del 2012 (d.l. n. 83/2012) aveva introdotto un meccanismo per sbloccare i procedimenti di autorizzazione per la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma quando le Regioni non esprimessero entro 150 giorni l’assenso o l’intesa richiesti. In tal caso, il Ministero avrebbe sollecitato la Regione e, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio per la decisione. La Regione Basilicata aveva impugnato la norma perché avrebbe trasformato l’intesa «forte» in un’intesa «debole».
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Basilicata ha impugnato l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 83/2012 (conv. l. n. 134/2012) in riferimento agli artt. 114, 117 e 123 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che il meccanismo sostitutivo statale ledesse le competenze regionali in materia di governo del territorio ed energia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli artt. 114 e 123 Cost. e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. Ha precisato che la norma va interpretata nel senso che il meccanismo sostitutivo non supera unilateralmente il dissenso motivato della Regione, ma si limita a sbloccare situazioni di inerzia ingiustificata, nel rispetto delle prerogative regionali.
Il principio
Il meccanismo che consente allo Stato di superare l’inerzia delle Regioni in procedimenti che richiedono l’intesa è costituzionalmente ammissibile a condizione che: non trasformi l’intesa «forte» in una mera consultazione; rispetti il principio di leale collaborazione; e sia finalizzato a superare l’inerzia ingiustificata, non il dissenso motivato della Regione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra intesa «forte» e intesa «debole»?
L’intesa forte richiede un accordo effettivo tra Stato e Regione: senza accordo, il procedimento non può concludersi positivamente. L’intesa debole, invece, implica solo un obbligo di consultazione: lo Stato può procedere ugualmente anche in caso di dissenso regionale, con adeguata motivazione.
Perché le autorizzazioni per idrocarburi richiedono l’intesa con la Regione?
Perché la prospezione e la ricerca di idrocarburi in terraferma incidono sul governo del territorio, materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, e comportano una «chiamata in sussidiarietà» di funzioni regionali da parte dello Stato, che per giurisprudenza costituzionale richiede sempre il raggiungimento di un’intesa.
La Basilicata è particolarmente coinvolta dalle estrazioni di idrocarburi?
Sì. La Basilicata è la Regione italiana con la maggiore produzione di idrocarburi in terraferma (giacimento di Viggiano-Val d’Agri). Le questioni di governo del territorio legate alle estrazioni sono particolarmente sentite nel territorio regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — legislazione concorrente in materia di governo del territorio ed energia
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà e chiamata in sussidiarietà
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