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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il d.lgs. n. 155/2012 (riorganizzazione dei tribunali ordinari) limitatamente alla soppressione di specifici tribunali (Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e quelli nelle province dell’Aquila e di Chieti), per eccesso di delega. Ha confermato la legittimità della delega conferita con legge di conversione.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 155/2012 aveva riorganizzato la mappa dei tribunali italiani, sopprimendone numerosi. Diversi tribunali ordinari destinati alla chiusura (Pinerolo, Alba, Urbino, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte, contestando sia la legge delega (art. 1, comma 2, l. n. 148/2011 inserita in sede di conversione del d.l. n. 138/2011) sia il decreto legislativo attuativo.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali rimettenti hanno impugnato, complessivamente, l’art. 1, comma 2, della l. n. 148/2011 e il d.lgs. n. 155/2012 in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione, sostenendo che la delega conferita in sede di conversione di decreto-legge fosse incostituzionale e che il decreto legislativo avesse ecceduto i criteri direttivi fissati dalla delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato legittima la delega conferita in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo che la legge di conversione può contenere disposizioni nuove, purché non del tutto estranee al contenuto del decreto. Ha però dichiarato l’illegittimità del d.lgs. n. 155/2012, limitatamente alla soppressione dei tribunali dei rimettenti (Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e quelli nelle province abruzzesi), perché il decreto aveva ecceduto i criteri direttivi della delega (in particolare il criterio relativo al mantenimento di almeno un ufficio giudiziario per ogni capoluogo di provincia).
Il principio
La legge di conversione può contenere deleghe al Governo, purché non del tutto estranee al decreto-legge convertito. Il decreto legislativo delegato deve rispettare scrupolosamente i criteri direttivi fissati dalla legge delega: l’eccesso di delega costituisce vizio di legittimità costituzionale rilevabile dalla Corte.
Domande e risposte
Perché i tribunali potevano sollevare questione di legittimità costituzionale?
I giudici dei tribunali destinati alla soppressione erano chiamati a decidere cause in corso: la questione della legittimità della norma che prevedeva la loro soppressione era rilevante perché, se la norma fosse stata incostituzionale, i tribunali avrebbero continuato a esistere e a essere competenti.
Cosa è successo ai tribunali dichiarati illegittimamente soppressi?
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha comportato la reviviscenza (ripristino) degli uffici giudiziari soppressi, che hanno quindi continuato a operare.
Un decreto-legge può sempre contenere una delega al Governo?
La Corte ha ammesso che la legge di conversione possa contenere deleghe, purché collegate all’oggetto del decreto-legge. Deleghe del tutto estranee al contenuto del decreto sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 77 Cost.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa e criteri direttivi
- Art. 77 della Costituzione — decreto-legge e legge di conversione
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