Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una legge della Regione Lombardia che attribuiva alla Regione compiti di ricerca, raccolta e conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva approvato la legge n. 16 del 2012, con cui si attribuiva il compito di valorizzare e tutelare i reperti mobili e i cimeli storici diversi da quelli della prima guerra mondiale presenti sul territorio regionale. Le disposizioni prevedevano che il rinvenimento di tali oggetti dovesse essere comunicato al sindaco, il quale avrebbe poi trasmesso la segnalazione alla Direzione regionale per i beni culturali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge sostenendo che sconfinasse nella tutela dei beni culturali, riservata allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16, in riferimento all’art. 117, terzo comma (valorizzazione beni culturali, competenza concorrente) e all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela beni culturali, competenza esclusiva statale) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 16 del 2012. La distinzione tra “tutela” (competenza esclusiva statale) e “valorizzazione” (competenza concorrente) dei beni culturali è cruciale: le attività di ricerca e raccolta dei reperti costituiscono tutela e spettano allo Stato attraverso il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). La legge regionale eccedeva i confini della valorizzazione e invadeva le prerogative statali.
Il principio
Qualsiasi reperto mobile rinvenuto nel territorio nazionale è potenzialmente un bene culturale e deve essere valutato dall’amministrazione statale – unica dotata di competenza in materia – per accertarne la riconducibilità a quella categoria. Le regioni non possono istituire circuiti paralleli di segnalazione e gestione che sottraggano allo Stato la valutazione preliminare sul vincolo culturale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra “tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali?
La “tutela” comprende le attività dirette a identificare, proteggere e conservare i beni culturali (es. vincolo, scavi, denunce di scoperta) ed è competenza esclusiva dello Stato. La “valorizzazione” riguarda le attività di fruizione e promozione dei beni già riconosciuti (es. musei, mostre) ed è materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni.
Il Codice dei beni culturali disciplina già il ritrovamento di reperti?
Sì. Il d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) agli artt. 88 e 90 disciplina le scoperte fortuite di beni culturali: il rinvenimento deve essere denunciato all’autorità statale (Ministero della Cultura), che valuta se il reperto abbia interesse culturale.
La Regione può tutelare il patrimonio storico locale in modo autonomo?
In misura limitata: può valorizzare ciò che è già stato riconosciuto come bene culturale e tutelare eventuali espressioni di una “memoria particolare” del territorio non riconducibili ai beni culturali statali. Non può però costituire strutture parallele che compiano attività di tutela senza il coinvolgimento statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela dei beni culturali: competenza esclusiva statale (comma 2, lettera s); valorizzazione: competenza concorrente (comma 3)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.