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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge finanziaria della Regione autonoma Valle d’Aosta 2011-2013, che fissava al 70% della spesa 2009 il tetto per la spesa del personale a tempo determinato degli enti locali regionali. La norma statale che imponeva il 50% non era applicabile direttamente alla Valle d’Aosta per effetto dell’accordo bilaterale Stato-Regione.

Di cosa si tratta

L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 aveva imposto a tutti gli enti pubblici un limite del 50% della spesa 2009 per il personale a tempo determinato. La Valle d’Aosta, con la propria legge finanziaria, aveva stabilito invece il 70%, con deroga per il personale dei servizi sociali agli anziani e per gli enti che avevano rispettato le disposizioni regionali di contenimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Richiamando la propria precedente sentenza n. 173/2012 e l’ordinanza n. 267/2012, ha ribadito che l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 non trovava diretta applicazione nei confronti della Valle d’Aosta, i cui rapporti finanziari con lo Stato per gli anni successivi al 2010 erano rimessi alle misure previste dall’accordo bilaterale recepito dalla l. n. 220/2010. La norma statale non poteva quindi vincolare la Regione autonoma.

Il principio

Le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica non trovano diretta applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale i cui rapporti finanziari con lo Stato siano disciplinati da accordi bilaterali, quando le stesse disposizioni non siano state espressamente richiamate o recepite in tali accordi.

Domande e risposte

Perché la Valle d’Aosta non è vincolata dai tetti statali sulla spesa del personale?

Perché il suo concorso al risanamento della finanza pubblica è regolato da un accordo bilaterale con lo Stato (recepito con la l. n. 220/2010). Le misure di contenimento previste dal d.l. n. 78/2010 si applicano alla Valle d’Aosta solo nei termini stabiliti dall’accordo.

La deroga vale anche per le altre Regioni a statuto speciale?

Dipende dalla specifica disciplina di ciascuna Regione. La Corte ha affermato il principio con riferimento alla Valle d’Aosta; per altre Regioni speciali occorre verificare caso per caso se esistano accordi analoghi e se le norme statali di contenimento vi siano o meno recepite.

Il personale dei servizi sociali agli anziani è sempre escluso dal tetto?

Sì, secondo la legge valdostana impugnata. La Corte non ha dichiarato questa deroga illegittima, avendo dichiarato non fondata l’intera questione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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