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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013, che coprivano spese utilizzando un avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 non ancora certificato dall’approvazione del rendiconto. La copertura finanziaria con risorse ancora ipotetiche viola l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo, nella propria legge di bilancio 2013, aveva stanziato spese (riassegnazione di residui passivi perenti) coprendole con un saldo finanziario positivo presunto dell’esercizio 2012 di 9 milioni di euro, in attesa che il rendiconto 2012 fosse approvato. Il Governo aveva impugnato la legge, sostenendo che l’uso di un avanzo non ancora accertato violasse l’obbligo costituzionale di copertura effettiva delle spese.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 (nella parte relativa ai capitoli 323500 e 321920) e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 l. 87/1953, anche degli artt. 1, 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui contabilizzavano il saldo presunto dell’esercizio 2012 nella misura di 9 milioni di euro.

Il principio

L’obbligo di copertura delle spese ex art. 81, quarto comma, Cost. impone la previa verifica della disponibilità effettiva delle risorse: un avanzo di amministrazione utilizzabile a copertura deve essere certificato dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, non meramente presunto. Fino a quella certificazione, le risorse rimangono ipotetiche e il loro impiego per spese non vincolate viola il principio di equilibrio del bilancio.

Domande e risposte

Quando una Regione può usare l’avanzo di amministrazione a copertura delle spese?

Solo dopo l’approvazione del rendiconto che certifica l’effettiva disponibilità dell’avanzo. Utilizzarlo prima, in via presuntiva, viola l’art. 81, quarto comma, Cost.

Cosa sono i residui passivi perenti?

Sono impegni di spesa assunti in esercizi precedenti che non si sono tradotti in pagamenti e che, trascorso un certo periodo, sono stati eliminati dal bilancio. La loro eventuale riattivazione richiede coperture reali.

La pronuncia riguarda solo l’Abruzzo o vale per tutte le Regioni?

La pronuncia riguarda direttamente la legge abruzzese, ma il principio è di portata generale: la Corte richiama una consolidata giurisprudenza (sentt. nn. 70/2012, 106/2011, 68/2011, 141/2010, 100/2010, 213/2008, 384/1991) applicabile a tutte le Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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