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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Veneto n. 30/2011, che reintroduceva l’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio, dopo che il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011) aveva liberalizzato gli orari. La questione era già stata superata da una modifica normativa sopravvenuta che il TAR non aveva considerato.

Di cosa si tratta

Il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011) aveva liberalizzato gli orari di apertura degli esercizi commerciali, eliminando l’obbligo di chiusura domenicale e festiva. La Regione Veneto aveva però adottato la l.r. n. 30/2011, che reintroduceva tale obbligo (con alcune deroghe). La società Pam Panorama aveva impugnato davanti al TAR del Veneto l’ordinanza sindacale del Comune di Treviso che dava attuazione alla legge regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. La norma regionale avrebbe compresso la tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) e i livelli essenziali delle prestazioni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La norma regionale era già stata modificata — sostituita da una disciplina più liberalizzante — nelle more del giudizio costituzionale, rendendo irrilevante la questione originariamente sollevata. Il TAR non aveva considerato questa sopravvenienza e non aveva verificato se la questione mantenesse la sua rilevanza nel giudizio principale.

Il principio

Se nel corso del giudizio costituzionale la norma impugnata viene modificata o abrogata, la questione può diventare irrilevante e deve essere dichiarata inammissibile. Il giudice rimettente è tenuto a valutare l’effetto delle modifiche sopravvenute sulla rilevanza della questione nel giudizio principale prima di portarla all’esame della Corte.

Domande e risposte

Oggi i negozi sono liberi di aprire la domenica e nei giorni festivi?

La liberalizzazione degli orari introdotta dal d.l. n. 201/2011 (Monti) è rimasta in vigore a livello statale, ma il d.l. n. 50/2022 (Aiuti) e successive riforme hanno riaperto il dibattito. La questione degli orari festivi è tuttora oggetto di discussione legislativa e di diversa regolamentazione a livello regionale.

Qual è il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di commercio?

Il commercio è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Tuttavia, quando la disciplina regionale incide sulla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e) o sui livelli essenziali delle prestazioni (lettera m), prevale la norma statale.

Perché la questione era «manifestamente» inammissibile e non solo inammissibile?

La «manifesta» inammissibilità consente alla Corte di decidere in camera di consiglio (senza udienza pubblica) quando il vizio è ictu oculi evidente, ossia quando non è necessario un approfondimento istruttorio né una discussione pubblica. Nel caso di specie, la sopravvenienza normativa rendeva evidente la perdita di rilevanza della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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