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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 7, comma 1, della l.r. Sicilia n. 27/1991, nella parte in cui richiede, per usufruire della riserva nei concorsi pubblici, che i partecipanti ai progetti di utilità collettiva fossero «in servizio alla data del 31 ottobre 1995». Questa condizione è irragionevole perché cristallizza nel tempo il beneficio, escludendo chi ha reso la medesima prestazione ma non era in servizio in quella data specifica.
Di cosa si tratta
La legge regionale siciliana prevedeva che nei concorsi pubblici dei Comuni e degli enti regionali fosse riservata fino al 50% dei posti a chi aveva partecipato per almeno 180 giorni a progetti di utilità collettiva. Per accedere alla riserva, però, era richiesto anche di essere «in servizio alla data del 31 ottobre 1995». Il ricorrente aveva partecipato ai progetti (dall’11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992) ma non era in servizio a quella data, e quindi l’amministrazione comunale gli aveva negato il posto riservato pur essendo vincitore del concorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della l.r. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, come modificato, nella parte in cui richiamava la condizione della permanenza in servizio al 31 ottobre 1995 (art. 1, comma 2, della l.r. n. 85/1995), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui impone tale condizione. Il requisito della permanenza in servizio al 31 ottobre 1995 è irragionevole: discrimina tra soggetti che hanno partecipato ai medesimi progetti di utilità collettiva per il medesimo periodo, in ragione del solo elemento temporale della data di servizio, privo di nesso con le finalità della riserva.
Il principio
Le riserve di posti nei concorsi pubblici possono essere previste dalla legge, ma i criteri di accesso devono essere ragionevoli e avere un nesso logico con le finalità perseguite. Una condizione che cristallizza il beneficio a una data arbitraria (il 31 ottobre 1995), escludendo chi ha svolto la medesima attività al di fuori di quel momento, è priva di giustificazione e viola l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Che cosa erano i «progetti di utilità collettiva» dell’art. 23 della l. n. 67/1988?
Erano attività lavorative a carattere temporaneo, finanziate con fondi pubblici, cui venivano avviati lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. Erano una forma di politica attiva del lavoro degli anni Ottanta-Novanta, simile ai moderni tirocini o cantieri di lavoro.
Perché il requisito della permanenza in servizio al 31 ottobre 1995 era irragionevole?
Perché chi aveva lavorato nei progetti per 180 giorni prima del 31 ottobre 1995 ma non era più in servizio a quella data si trovava in una situazione identica a chi lo era, quanto alla prestazione resa. Il beneficio della riserva mira a valorizzare l’esperienza acquisita, non la casualità di essere rimasti in servizio fino a una data arbitraria.
Quali sono le conseguenze pratiche per il ricorrente?
Dopo la declaratoria di incostituzionalità, il Tribunale di Modica potrà disapplicare la parte della norma dichiarata illegittima. Se il ricorrente soddisfaceva tutti gli altri requisiti, la graduatoria dovrà essere rielaborata riconoscendogli il beneficio della riserva, con conseguente diritto all’assunzione come agente di polizia municipale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza delle distinzioni legislative
- Art. 97 della Costituzione — Imparzialità della P.A. e accesso tramite concorso pubblico
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