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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 14 della l.r. Lombardia n. 5/2007 e successive modifiche, che aveva imposto per oltre quattro anni un vincolo di salvaguardia a tutela dell’aeroporto di Montichiari senza adottare il piano d’area previsto come atto conclusivo. Un vincolo edilizio reiterabile senza limite temporale e senza indennizzo, imposto su aree edificabili, viola gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva imposto una misura di salvaguardia sulle aree intorno all’aeroporto di Montichiari, vietando nuove costruzioni per permettere l’elaborazione di un Piano regionale d’area. La misura, inizialmente temporanea, era stata più volte prorogata per legge regionale fino a coprire oltre quattro anni, senza che il piano venisse mai adottato. La società Elleci Costruzioni si era vista rifiutare il permesso di costruire.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5, nelle versioni successive modificate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica e dello ius aedificandi senza indennizzo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. Lombardia n. 5/2007 nella formulazione risultante dalle successive proroghe legislative. La reiterazione indefinita di un vincolo di inedificabilità senza adeguata giustificazione, senza limiti temporali certi e senza previsione di indennizzo produce uno svuotamento del diritto di proprietà e una lesione della libertà di iniziativa economica incompatibili con gli artt. 3, 41 e 42 Cost.
Il principio
Le misure di salvaguardia urbanistica possono essere imposte per tempi limitati e per scopi determinati. La loro reiterazione mediante successive leggi-provvedimento, senza che l’atto pianificatorio conclusivo venga mai adottato, non è compatibile con la tutela costituzionale della proprietà e della libertà economica. Il legislatore non può avvallersi indefinitamente della «proroga» per eludere l’obbligo di pianificare.
Domande e risposte
Cosa sono le «misure di salvaguardia» in campo urbanistico?
Sono divieti temporanei di trasformazione del territorio, imposti in attesa dell’adozione di strumenti di pianificazione definitivi (piani regolatori, piani d’area ecc.). Servono a evitare che l’edificazione avvenuta prima del piano pregiudichi le scelte pianificatorie future.
Perché la reiterazione era incostituzionale?
Perché un vincolo edilizio su aree edificabili che duri indefinitamente senza indennizzo è assimilabile a un’espropriazione di fatto. La Corte ha da tempo affermato che i vincoli espropriativi reiterati senza indennizzo violano l’art. 42 Cost. Nel caso di specie, la sovrapposizione di un vincolo amministrativo (PTCP) per tre anni e di uno legislativo per oltre quattro anni aveva bloccato ogni attività per sette anni.
La società Elleci aveva diritto a un risarcimento?
La dichiarazione di incostituzionalità rimuove il fondamento normativo del diniego del permesso di costruire. Sul risarcimento del danno per il periodo durante il quale il vincolo ha operato, la questione era rimessa al giudizio del TAR, che aveva sospeso il giudizio per sollevare la questione costituzionale.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata e limiti all’esproprio
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e uguaglianza
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