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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Marche n. 3/2012 sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), accogliendo alcune censure del Governo in materia di partecipazione del pubblico e ricerca di idrocarburi, e dichiarando non fondate le questioni sugli altri articoli impugnati.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA) aveva ridisegnato le procedure regionali di VIA. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale numerose disposizioni, sostenendo che eccedessero la competenza regionale e violassero la normativa statale e la direttiva europea 2011/92/UE in materia di VIA.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli e allegati della legge reg. Marche n. 3/2012 in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e degli obblighi comunitari in materia di VIA.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso statale: 1) dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, lettera c), nella parte in cui non imponeva al proponente di specificare le informazioni richieste dalla direttiva 2011/92/UE; 2) dichiarato illegittimo l’art. 12, comma 1, lettera c), nella parte in cui consentiva la pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché contestualmente; 3) dichiarato illegittimo l’allegato B1, punto 2h), nella parte in cui escludeva i rilievi geofisici dai progetti di ricerca di idrocarburi soggetti a verifica di assoggettabilità;. Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 2 c.1 lett. c), 3 c.4, 5 c.10, 9 c.2 lett. d), 12 c.1 lett. e), e sugli allegati A1-A2-B2.
Il principio
La legge regionale sulla VIA deve garantire un livello di protezione ambientale non inferiore a quello imposto dalla normativa statale e dalle direttive europee: le disposizioni che riducono le garanzie partecipative del pubblico o che escludono categorie di progetti dalla verifica di assoggettabilità; in modo più permissivo rispetto allo standard comunitario violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Domande e risposte
Cos’è la verifica di assoggettabilità; a VIA?
La verifica di assoggettabilità; (o «screening») è la procedura preliminare con cui l’autorità; competente determina se un progetto, elencato nell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE, debba o meno essere sottoposto a VIA completa, in ragione delle sue caratteristiche e della sensibilità; dell’area interessata.
Perché erano state escluse le questioni sugli altri articoli?
Perché le disposizioni residue non si ponevano in contrasto con gli artt. 117, primo comma, Cost. (obblighi internazionali) né con il secondo comma lettera s), essendo compatibili con i principi fondamentali statali in materia ambientale e non riducendo le garanzie procedimentali al di sotto degli standard nazionali ed europei.
Le Regioni possono legiferare in materia di VIA?
Sì: la VIA rientra sia nella competenza esclusiva statale «tutela dell’ambiente» sia nella competenza concorrente «governo del territorio». Le Regioni possono introdurre procedure di VIA più garantiste, ma non ridurre le soglie di protezione stabilite dallo Stato e dall’Unione europea.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio e dell’ambiente: parametro evocato
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (comma 2, lett. s)
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