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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della legge finanziaria regionale campana n. 1/2009, che abilitava l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e patrocinio per gli enti strumentali della Regione, ampliando le deroghe alle incompatibilità; professionali forensi in violazione della competenza legislativa statale in materia di professioni.

Di cosa si tratta

La Regione Campania, con l’art. 29 della legge finanziaria 2009 (l. reg. n. 1/2009), aveva consentito all’avvocatura regionale di prestare consulenza legale e patrocinio non solo per la Regione stessa, ma anche per i suoi enti strumentali e le società a capitale interamente regionale. Avvocati liberi professionisti avevano impugnato dinanzi al TAR Campania le delibere applicative, sostenendo che la norma violasse il regime delle incompatibilità professionali forensi stabilito dalla legge statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Campania (sezione terza) ha impugnato l’art. 29, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 1/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «professioni», sostenendo che la norma regionale avesse introdotto una deroga alle incompatibilità della professione forense non consentita alla legge regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 1/2009. In materia di professioni — concorrente tra Stato e Regioni, ma con principi fondamentali riservati allo Stato — l’ampliamento del campo di applicazione delle deroghe alle incompatibilità forensi è riservato al legislatore statale. La Regione non può autonomamente estendere le eccezioni alle incompatibilità; della professione di avvocato.

Il principio

In materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), i principi fondamentali — tra cui il regime delle incompatibilità; della professione forense — sono riservati al legislatore statale. L’ampliamento delle deroghe a tale regime non può; essere operato dalla legge regionale.

Domande e risposte

Gli avvocati degli enti pubblici possono assistere enti diversi da quello di appartenenza?

In base alla normativa statale (r.d.l. n. 1578/1933), gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici iscritti nell’elenco speciale possono patrocinare solo per l’ente presso cui prestano la loro opera. La legge regionale campana tentava di estendere questa facoltà; agli enti strumentali, ma la Corte ha ritenuto che tale ampliamento spettasse solo allo Stato.

Perché la materia «professioni» è a competenza concorrente?

L’art. 117, terzo comma, Cost. include le «professioni» tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nei limiti di quei principi. Il regime delle incompatibilità; forensi è un principio fondamentale di competenza statale esclusiva.

Cosa cambia per gli avvocati regionali campani dopo la sentenza?

Non possono più patrocinare né fornire consulenza agli enti strumentali della Regione sulla base della norma dichiarata illegittima; la loro attività; resta limitata alle cause e agli affari della Regione Campania in senso stretto, nei limiti dell’elenco speciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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