Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sull’art. 2110 c.c. e sull’art. 3 del d.lgs. c.p.s. n. 1304/1947 in materia di indennità di malattia per i lavoratori sottoposti a dialisi, per difetto di sufficiente identificazione del quadro normativo rilevante.
Di cosa si tratta
Un lavoratore del settore commercio sottoposto a trattamento dialitico si era assentato dal lavoro per 17 giorni oltre il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni previsto dall’art. 2110 c.c., senza ricevere l’indennità di malattia dall’INPS. Il lavoratore faceva presente che per i malati di tubercolosi il limite massimo indennizzabile è superabile: chiedeva un trattamento analogo per i soggetti in dialisi. Il Tribunale di Arezzo aveva già sollevato una precedente questione, dichiarata inammissibile con sentenza n. 356/2010, e poi aveva riproposto la questione con nuova ordinanza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Arezzo ha impugnato l’art. 2110 del codice civile e l’art. 3 del d.lgs. c.p.s. 31 ottobre 1947, n. 1304, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano che, anche per i soggetti sottoposti a dialisi, fosse superabile il limite massimo indennizzabile di 180 giorni, come invece consentito per i lavoratori malati di tubercolosi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per inesatta identificazione del quadro normativo. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente valutato la discrezionalità del legislatore nel regolare in modo differenziato le varie patologie gravi e non aveva correttamente individuato il tertium comparationis, né l’esatto assetto normativo da cui desumere l’asserita disparità; di trattamento tra dializzati e tubercolotici.
Il principio
Il giudice rimettente che evoca una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori deve correttamente individuare il tertium comparationis e il quadro normativo rilevante; una questione mal costruita sotto il profilo della comparazione non può essere esaminata nel merito dalla Corte.
Domande e risposte
Cos’è il periodo di comporto?
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’indennità; di malattia. L’art. 2110 c.c. fissa il limite massimo indennizzabile, che per il settore commercio era di 180 giorni.
Perché i tubercolotici hanno un trattamento diverso?
Il d.lgs. c.p.s. n. 1304/1947 consentiva di superare il limite massimo per i malati di tubercolosi in considerazione della particolare gravità e della lunga durata della malattia. Il lavoratore dializzato sosteneva di trovarsi in una situazione analoga.
Cosa succederebbe se la questione fosse ammissibile?
La Corte dovrebbe valutare se la dialisi è una patologia paragonabile alla tubercolosi ai fini del trattamento indennitario. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizi formali, non nel merito: il tema della parità di trattamento resta quindi aperto sul piano legislativo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza evocato come parametro
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale in caso di malattia e invalidità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.