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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 25 della legge n. 240/2010 (riforma Gelmini) che escludeva i professori e ricercatori universitari dalla possibilità di trattenere in servizio oltre il limite d’età, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici.
Di cosa si tratta
L’art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. riforma Gelmini) imponeva il collocamento a riposo obbligatorio dei professori universitari al compimento del 70° anno d’età (o del 72° per i professori di materie cliniche), senza consentire all’amministrazione universitaria di trattenere in servizio il personale che ne facesse richiesta, diversamente da quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per gli altri dipendenti pubblici. Quindici ordinanze di rimessione, provenienti dal Consiglio di Stato e dal TAR Molise, hanno sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato (con cinque ordinanze del 28 novembre 2011 e otto del 2 febbraio 2012) e il TAR Molise (con due ordinanze del 10 aprile 2012) hanno impugnato l’art. 25 della legge n. 240/2010, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la categoria dei professori e ricercatori universitari dall’istituto del trattenimento in servizio su richiesta dell’interessato.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240/2010. La norma introduceva una disciplina sbilanciata e irrazionale: escludeva proprio la categoria per la quale l’esigenza del trattenimento in servizio è più marcata, tenuto conto dei caratteri e delle peculiarità dell’insegnamento universitario e dell’esperienza professionale acquisita. Tale esclusione non trovava giustificazione nell’obiettivo del ricambio generazionale, che deve essere bilanciato con il buon andamento dell’amministrazione.
Il principio
Il perseguimento dell’obiettivo del ricambio generazionale nell’università deve essere bilanciato con l’esigenza di mantenere in servizio docenti che possano dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita. L’esclusione di una categoria è costituzionalmente illegittima quando è proprio quella categoria a presentare in modo più marcato l’esigenza tutelata dalla norma generale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 25 della legge n. 240/2010?
Stabiliva il collocamento a riposo obbligatorio dei professori universitari al 70° anno (o 72° per i clinici) e vietava il trattenimento in servizio su richiesta, che invece era consentito agli altri dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.
Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità;?
Perché l’esclusione dei professori universitari dal trattenimento in servizio era irragionevole: si tratta proprio della categoria per cui l’esigenza di valorizzare l’esperienza professionale è più forte, rendendo la discriminazione priva di qualsiasi giustificazione razionale.
Quali conseguenze pratiche ha avuto la sentenza?
I professori universitari hanno acquisito il diritto di chiedere il trattenimento in servizio, con facoltà dell’ateneo di accogliere o meno l’istanza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, così come previsto per gli altri dipendenti pubblici.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: parametro della questione di legittimità
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione: ulteriore parametro violato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.