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La Corte dichiara illegittima la norma campana che faceva decadere automaticamente i direttori generali delle ASL sessanta giorni dopo la pubblicazione del disciplinare sulla procedura di nomina. Il meccanismo automatico viola i principi di buon andamento, efficienza, imparzialità e giusto procedimento sanciti dall’art. 97 Cost.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva introdotto una nuova disciplina per la nomina dei direttori generali delle ASL, prevedendo una procedura basata su un elenco regionale di idonei. In via transitoria, la legge stabiliva che i direttori generali in carica nominati nelle more dell’approvazione del disciplinare attuativo decadessero automaticamente sessanta giorni dopo la pubblicazione di tale disciplinare, a prescindere dalla durata contrattuale dei loro incarichi e da qualsiasi valutazione del loro operato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18-bis, comma 5, della legge reg. Campania n. 32/1994, inserito dalla legge reg. n. 18/2012, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., sostenendo che la decadenza automatica violasse il buon andamento, i principi fondamentali della tutela della salute e la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 5, nella parte in cui prevede che i direttori generali «decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare». La norma viola l’art. 97 Cost. sotto più profili: lede la continuità dell’azione amministrativa, esclude una valutazione oggettiva dell’operato dei funzionari, attribuisce la cessazione dall’incarico a un atto dell’organo politico, e omette qualsiasi garanzia procedimentale per il funzionario inciso.
Il principio
I direttori generali delle ASL esercitano funzioni tecnico-gestionali in posizione non direttamente legata all’organo politico: il loro rapporto di lavoro deve essere connotato da specifiche garanzie di continuità dell’azione amministrativa. La decadenza automatica dipendente da un atto dell’organo politico, senza valutazione dell’operato e senza contraddittorio, è incompatibile con l’art. 97 Cost.
Domande e risposte
Tutti i dirigenti pubblici sono protetti da decadenze automatiche?
Non tutti: la tutela dipende dal grado di collegamento dell’incarico con l’organo politico. I dirigenti apicali in rapporto diretto con l’organo politico (di fiducia) godono di minori garanzie. I direttori generali delle ASL, che hanno un rapporto tecnico-gestionale mediato da strutture intermedie, sono invece tutelati.
La Regione poteva prevedere una durata limitata per i direttori in carica?
Sì, ma attraverso strumenti che rispettino il principio del giusto procedimento: valutazione dell’operato, contraddittorio con l’interessato, motivazione specifica. La decadenza automatica che prescinde da tutto ciò è incostituzionale.
Cosa accade ai direttori decaduti in applicazione della norma dichiarata incostituzionale?
Possono rivendicare la continuità del loro rapporto, poiché la norma che ha prodotto la decadenza è stata rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo dalla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, fondamento della pronuncia.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze; il terzo comma riguarda la tutela della salute come materia concorrente.
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