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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana contro il decreto ministeriale del 2 aprile 2012 che le imponeva di versare allo Stato il maggior gettito della tassa automobilistica. La Regione avrebbe dovuto impugnare in via principale le disposizioni di legge su cui il decreto si fondava, e non il decreto applicativo.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) aveva previsto l’innalzamento delle tariffe della tassa automobilistica per i veicoli più inquinanti, riservando il maggior gettito allo Stato, e contestualmente compensato le Regioni per le minori entrate derivanti dagli ecoincentivi. Un decreto del 2012 aveva quantificato in circa 15,4 milioni di euro la somma che la Regione Siciliana avrebbe dovuto versare allo Stato come risultante netta.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sostenendo che il decreto violasse gli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. n. 1074/1965, che le attribuiscono l’integrale gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, salvo destinazione specifica.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il decreto impugnato è meramente attuativo dell’art. 1, commi 235 e 322, della legge n. 296/2006: le censure mosse al decreto investono in realtà le norme legislative su cui esso si fonda, che avrebbero dovuto essere impugnate in via principale entro i termini decadenziali previsti per i ricorsi in via principale.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti non può essere utilizzato come strumento per aggirare i termini di impugnazione delle leggi statali che regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale. Quando il decreto impugnato è meramente attuativo di norme legislative, il rimedio corretto è l’impugnazione in via principale di quelle norme.

Domande e risposte

La Regione Siciliana ha diritto all’intero gettito della tassa automobilistica?

In linea di principio sì, ai sensi dello statuto speciale. Tuttavia la legge statale può derogare attribuendo parte del gettito allo Stato se sussistono i requisiti della novità dell’entrata e della specificità dello scopo, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile e non deciso nel merito?

Perché il decreto impugnato non faceva altro che applicare norme di legge già vigenti, e la Regione avrebbe dovuto contestare quelle norme entro i termini decadenziali, cosa che non ha fatto confidando in un’interpretazione conforme allo statuto.

La Regione rimane obbligata a pagare la somma indicata nel decreto?

La declaratoria di inammissibilità non si pronuncia sul merito, lasciando aperta la questione della compatibilità della legge n. 296/2006 con lo statuto della Regione Siciliana.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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