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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, relativo alla riduzione dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro per i dipendenti pubblici. La questione era superflua perché la norma era già stata dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 223/2012.

Di cosa si tratta

L’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (manovra finanziaria 2010), prevedeva riduzioni percentuali sui trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui. Il TAR per il Veneto era stato investito di ricorsi da magistrati ordinari e aveva sollevato questione di legittimità sulla natura tributaria di tale decurtazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 36, 53, 101 e 104 della Costituzione. Secondo il rimettente, la decurtazione avrebbe natura tributaria (non una riduzione retributiva), colpirebbe selettivamente una categoria senza rispettare i principi di capacità contributiva e progressività, e violerebbe l’indipendenza economica della magistratura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Con la sentenza n. 223/2012, pronunciata successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, nella parte in cui disponeva la riduzione del 5% per la parte eccedente 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. La questione era quindi divenuta priva di oggetto attuale.

Il principio

Quando la norma oggetto di una questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata incostituzionale in via definitiva dalla Corte con sentenza successiva all’ordinanza di rimessione, la questione originaria diventa manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza dell’oggetto.

Domande e risposte

Cosa aveva deciso la sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale?

Con la sentenza n. 223/2012 la Corte aveva dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010 relativa alla riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 e 150.000 euro annui lordi. Le riduzioni colpivano in modo irragionevole una sola categoria di contribuenti.

L’indipendenza economica dei magistrati è tutelata dalla Costituzione?

Sì, in via indiretta. La Corte ha più volte riconosciuto che il trattamento economico dei magistrati non è nella piena disponibilità del legislatore, in quanto l’adeguatezza dello stipendio è strumentale all’indipendenza della magistratura garantita dagli artt. 101, 104 e 107 Cost. Ciò non equivale a una totale immunità da interventi legislativi sul trattamento economico.

Un ente regionale può sollevare questione di legittimità su norme statali?

Sì, in via principale (ricorso diretto) se la norma lede le attribuzioni regionali. Ma anche i giudici, in via incidentale nei giudizi in corso, possono sollevare questione di legittimità di norme statali o regionali rilevanti ai fini della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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