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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 63 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con più di 20.000 abitanti. Chi è parlamentare e sindaco contemporaneamente di un grande Comune versa in una situazione di incompatibilità costituzionalmente imposta.

Di cosa si tratta

Il sindaco del Comune di Afragola (oltre 20.000 abitanti) era contemporaneamente senatore della Repubblica. Alcuni cittadini elettori lo avevano citato in giudizio per far dichiarare l’incompatibilità tra le due cariche e la sua decadenza dalla carica di sindaco. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità perché il TUEL non prevedeva esplicitamente tale incompatibilità per i sindaci di grandi Comuni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 63 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in combinato disposto con l’art. 70, in riferimento agli artt. 3, 51, 67 e 97 della Costituzione. Il TUEL non contemplava tra le cause di incompatibilità quella tra parlamentare e sindaco di grande Comune, creando un vuoto normativo rispetto a quanto già dichiarato con la sentenza n. 277/2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63 del TUEL nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Il principio era già stato affermato per i parlamentari e le cariche apicali di enti locali di grandi dimensioni con la precedente sentenza n. 277/2011.

Il principio

Il cumulo della carica parlamentare con quella di sindaco di un Comune di medie-grandi dimensioni è costituzionalmente incompatibile, in quanto il mandato parlamentare richiede la piena disponibilità del rappresentante e non ammette il contemporaneo esercizio di funzioni di vertice nell’amministrazione locale di un ente significativo.

Domande e risposte

Un parlamentare può fare anche il sindaco?

No, se il Comune ha più di 20.000 abitanti. A seguito di questa sentenza il TUEL è stato interpretato come comprensivo di tale causa di incompatibilità. Per i Comuni più piccoli il quadro normativo è differente.

Come si risolve l’incompatibilità?

L’incompatibilità tra le due cariche richiede che il soggetto opti per una delle due. In difetto di opzione, viene dichiarata la decadenza dalla carica elettiva più recente o, in alcuni casi, quella che si assume in seconda battuta.

L’incompatibilità vale anche per i consiglieri regionali o i presidenti di Regione?

Sì, la Corte aveva già dichiarato l’incompatibilità in casi analoghi. Il principio generale è che il mandato parlamentare presuppone la piena dedizione del parlamentare e non si concilia con l’esercizio contemporaneo di cariche apicali di enti pubblici territoriali rilevanti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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