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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Bolzano che condizionano l’ammissibilità delle domande di derivazione idrica a scopo idroelettrico (fino a 3 MW) alla previa disponibilità delle aree. Le norme non violano i parametri comunitari né l’art. 117 Cost.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva stabilito con la legge n. 2/2010 che le domande di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media fino a 3 MW fossero dichiarate inammissibili se non corredate del titolo di disponibilità delle aree. Una norma successiva (L. prov. n. 15/2011) aveva qualificato di pubblica utilità le opere con potenza superiore a 3 MW. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva sollevato questioni di legittimità in dieci giudizi collegati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 11 della L. prov. Bolzano n. 2/2010, e dell’art. 24, comma 1, della L. prov. n. 15/2011, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., nonché agli artt. 34, 49 e 56 TFUE e alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE. La questione riguardava la libertà di stabilimento e la promozione delle energie rinnovabili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione sull’art. 11 per difetto di rilevanza; 2) inammissibili le questioni relative a parametri comunitari, per erronea evocazione degli stessi; 3) non fondate le questioni relative agli artt. 10, comma 1, e 24, comma 1, in riferimento ad artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost. La previsione della disponibilità delle aree come requisito di ammissibilità costituisce una ragionevole condizione procedurale rimessa alla competenza provinciale in materia di acque pubbliche.
Il principio
Le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di acque pubbliche, possono legittimamente richiedere la previa disponibilità delle aree come presupposto di ammissibilità delle domande di concessione idrica, senza che ciò integri una violazione delle libertà economiche costituzionali o dei principi comunitari sulle energie rinnovabili.
Domande e risposte
Le Province autonome possono disciplinare le derivazioni idriche?
Sì. Le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono di competenze legislative primarie in materia di acque pubbliche in virtù dei rispettivi Statuti speciali, nei limiti dei principi fondamentali dell’ordinamento e delle norme comunitarie.
Perché la questione relativa all’art. 11 è stata dichiarata inammissibile?
Perché il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza della norma nei giudizi a quibus: la questione risultava ipotetica rispetto all’oggetto del contendere in ciascun procedimento.
Cosa cambia per chi vuole realizzare un impianto idroelettrico in Alto Adige?
Chi presenta domanda di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (fino a 3 MW) deve allegare sin dall’inizio il titolo attestante la disponibilità delle aree necessarie per gli impianti. La mancanza del titolo determina l’inammissibilità della domanda.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di energia e acque pubbliche
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, invocata in relazione alle restrizioni all’accesso alle concessioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.