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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 1/2012 («Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari») che istituiva un «marchio regionale collettivo di qualità». Il marchio è incompatibile con gli artt. 34-35 TFUE (libera circolazione delle merci) e viola l’art. 117, co. 1, Cost.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva istituito un marchio regionale collettivo per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici del Lazio, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica regionale. Il Governo aveva impugnato le disposizioni istitutive del marchio sostenendo che esso, pur formalmente aperto a tutti gli operatori del settore, fosse idoneo a restringere la libera circolazione delle merci nell’UE.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1, co. 1 e 2, 2, 3, co. 1, lett. a), b), c), e), 6, 9 e 10, l.r. Lazio 28 marzo 2012, n. 1. Parametri: art. 117, co. 1, Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario); art. 120, co. 1, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.
La decisione della Corte
La questione è fondata. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, una «misura di effetto equivalente» alle restrizioni quantitative vietate dagli artt. 34-35 TFUE è «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (sentenza Dassonville). Il marchio regionale del Lazio — promovendo i prodotti agricoli «tipici» laziali — è idoneo a indurre i consumatori a preferirli rispetto a prodotti di diversa provenienza, producendo effetti restrittivi sulla libera circolazione. La declaratoria è estesa a tutte le disposizioni della legge per la loro stretta interconnessione.
Il principio
Un marchio regionale collettivo di qualità finalizzato alla promozione dei prodotti agricoli «tipici» di una Regione costituisce una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative vietate dagli artt. 34-35 TFUE, perché idonea a orientare le preferenze dei consumatori verso prodotti regionali a scapito di prodotti provenienti da altre Regioni o da altri Stati UE. La Regione non ha titolo competenziale né per la tutela del consumatore (materia civile riservata allo Stato) né per certificare la qualità di prodotti su tutto il territorio nazionale o europeo.
Domande e risposte
Cosa vieta il TFUE in materia di libera circolazione delle merci?
Gli artt. 34-35 TFUE vietano le restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni e «qualsiasi misura di effetto equivalente». La Corte di giustizia ha interpretato questa clausola in modo molto ampio (sentenza Dassonville, 1974): è vietata ogni misura pubblica che possa ostacolare gli scambi intracomunitari, anche solo indirettamente o potenzialmente.
I marchi regionali di qualità sono sempre vietati?
Non necessariamente, ma la Corte di giustizia li valuta caso per caso. In linea di principio, un marchio che distingua i prodotti per requisiti oggettivi di qualità (indipendentemente dall’origine geografica) può essere compatibile con il diritto UE. Il problema del marchio laziale era che aveva finalità promozionali della «cultura enogastronomica tipica regionale», il che lo rendeva strutturalmente idoneo a orientare i consumatori verso prodotti regionali.
Perché la Regione non può tutelare i propri prodotti agricoli tipici?
La tutela dei consumatori è materia civile di competenza esclusiva statale. I marchi di qualità geografica (DOP, IGP) sono disciplinati dal diritto UE, non dai legislatori regionali. Le Regioni possono promuovere i propri prodotti attraverso campagne pubblicitarie, ma non attraverso marchi istituzionali che di fatto creano barriere all’ingresso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Co. 1: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della potestà legislativa
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica e concorrenza, fondamento della libera circolazione delle merci nel mercato interno
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