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La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale veneta n. 30/2011 che reintroduceva limiti agli orari degli esercizi commerciali al dettaglio e l’obbligo di chiusura domenicale, in contrasto con la liberalizzazione disposta dall’art. 31 d.l. n. 201/2011. Non fondata, invece, la questione sull’art. 4 (sospensione temporanea dei procedimenti per grandi strutture di vendita).

Di cosa si tratta

Il decreto «Salva Italia» (d.l. n. 201/2011, conv. l. n. 214/2011, art. 31) aveva eliminato ogni limite e prescrizione agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, liberalizzando completamente il settore. La Regione Veneto, con la l.r. n. 30/2011, aveva però reintrodotto l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e nuovi limiti agli orari, sostenendo di esercitare una propria competenza in materia di commercio.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 3 e 4, l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30. Parametri: art. 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza come competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

La decisione della Corte

L’art. 3 è illegittimo: la liberalizzazione degli orari commerciali è una misura di tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. e). La Regione non può reintrodurre limiti in una materia che lo Stato ha inteso liberalizzare per ragioni concorrenziali. L’art. 4 (sospensione dei procedimenti per le grandi strutture) è invece non fondato: la sospensione temporanea dei procedimenti autorizzativi è espressione della competenza regionale in materia di commercio e governo del territorio, e non pregiudica il regime concorrenziale che la norma statale intende tutelare.

Il principio

La disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, quando è funzionale alla tutela della concorrenza e alla libertà di mercato, appartiene alla competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono reintrodurre restrizioni agli orari che lo Stato ha eliminato per ragioni di liberalizzazione del mercato.

Domande e risposte

Cosa ha fatto l’art. 31 del «Salva Italia»?

Ha liberalizzato completamente gli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando ogni limite alla libera determinazione degli orari di apertura e chiusura, incluse domeniche e festività. Era una misura per stimolare la concorrenza nel settore retail, richiesta anche dall’UE nell’ambito delle politiche di liberalizzazione dei mercati.

La Regione non ha competenza sul commercio?

Sì, il commercio è una materia di competenza regionale residuale. Tuttavia, quando una disciplina degli orari commerciali ha l’effetto di restringere la concorrenza — perché impedisce ai negozi di aprire quando i concorrenti di altri territori possono farlo — prevale la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e).

Perché la sospensione dei procedimenti per le grandi strutture è stata salvata?

Perché l’art. 4 non incideva sugli orari o sulla libertà di mercato, ma sospendeva temporaneamente i procedimenti autorizzativi per grandi strutture (centri commerciali, parchi commerciali) nelle more di una nuova normativa regionale. Si trattava dell’esercizio della competenza regionale in materia di governo del territorio e di pianificazione commerciale, non di una restrizione concorrenziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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