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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 66, co. 9, secondo periodo, d.l. n. 1/2012 nella parte in cui obbligava gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eccedente, a destinare i proventi della dismissione dei terreni demaniali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Lecita, invece, la previsione che impone di destinare tali risorse alla riduzione del proprio debito.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 1/2012 (Crescita e concorrenza), all’art. 66, prevedeva la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola. Per le Regioni e gli altri enti territoriali, la dismissione era facoltativa (art. 66, co. 7). Il co. 9 imponeva però che le risorse ricavate fossero destinate: prima, alla riduzione del proprio debito; poi, in assenza di debito o per la parte eccedente, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La Regione Veneto contestava entrambe le destinazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 66, co. 9, secondo periodo, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. l. n. 27/2012). Parametri: artt. 42, 117, co. 3, 118, 119, co. 6, Cost.; principio di leale collaborazione; artt. 1, co. 1, e 2, co. 2, lett. a), l. n. 42/2009; art. 2, co. 4, d.lgs. n. 85/2010. Ricorrente: Regione Veneto. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

La decisione della Corte

La Corte accoglie solo parzialmente. La destinazione alla riduzione del debito dell’ente è non fondata: è espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, proporzionato all’obiettivo del risanamento finanziario. Non è invasiva dell’autonomia regionale anche perché la dismissione stessa rimane facoltativa. Invece, la destinazione al Fondo ammortamento titoli di Stato è illegittima: non è correlata al risanamento del debito dell’ente stesso e si risolve in un’indebita appropriazione statale di risorse degli enti territoriali, violando l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

Il principio

La destinazione obbligatoria dei proventi delle dismissioni alla riduzione del debito dell’ente territoriale è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica legittimamente imposto dallo Stato in periodi di eccezionale emergenza. Non lo è invece la destinazione al Fondo ammortamento titoli di Stato, che sottrae risorse proprie dell’ente a vantaggio dello Stato, violando il nucleo essenziale dell’autonomia finanziaria regionale.

Domande e risposte

Che cos’è il coordinamento della finanza pubblica?

È una materia di competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) che consente allo Stato di porre principi fondamentali vincolanti per le Regioni in materia di equilibrio dei bilanci pubblici. Tali principi devono però lasciare alle Regioni spazio sufficiente per le proprie scelte finanziarie e non possono trasformarsi in norme di dettaglio autoapplicative che azzerano l’autonomia regionale.

Perché la destinazione al Fondo ammortamento è diversa?

La Corte distingue: destinare le risorse al rimborso del proprio debito è un obiettivo che riguarda l’equilibrio finanziario dell’ente stesso. Destinare le risorse al Fondo statale significa invece che i proventi di beni dell’ente territoriale vanno allo Stato, senza alcun beneficio per l’ente. Questo equivale, di fatto, a una confisca mascherata delle risorse regionali.

L’obbligo di dismissione dei terreni demaniali era legittimo?

Sì, perché non c’era un obbligo di dismettere: l’art. 66, co. 7, usa il verbo «possono». La facoltatività della dismissione è uno degli elementi che la Corte ha valorizzato per dichiarare non fondata la questione sulla destinazione al rimborso del debito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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