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La Corte accoglie parzialmente il ricorso della Regione Veneto contro il d.l. n. 5/2012 (Semplificazione e sviluppo). Dichiara illegittimo l’art. 29, co. 2 (commissario ad acta nel settore bieticolo-saccarifero senza intesa regionale), inammissibile la questione sull’art. 40, e non fondate le questioni sugli artt. 41, 50, co. 1, 53, co. 7, e 60, co. 1 e 2.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato varie disposizioni del d.l. n. 5/2012 (conv. l. n. 35/2012) in materia di semplificazione e sviluppo. Le censure riguardavano: l’art. 29 (riconversione del settore bieticolo-saccarifero, con nomina di commissario ad acta); l’art. 40 (registro nazionale degli aiuti di Stato); l’art. 41 (uffici postali in zone rurali); l’art. 50 (dimensionamento scolastico); l’art. 53 (appalti pubblici); l’art. 60 (sostegno al reddito in edilizia).
La questione di legittimità costituzionale
Norma principale dichiarata illegittima: art. 29, co. 2, d.l. n. 5/2012 (commissario ad acta nel settore bieticolo-saccarifero senza intesa con la Regione). Parametri: artt. 117, co. 3 e 4, 118 e 120 Cost.; principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Veneto. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.
La decisione della Corte
L’art. 29, co. 2, è illegittimo: la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione agli accordi di riconversione del settore saccarifero — materia di agricoltura di competenza regionale (art. 117, co. 4, Cost.) — richiedeva la previa intesa con la Regione, non un semplice parere. Le altre questioni sono non fondate o inammissibili: l’art. 40 riguarda materia di competenza statale; gli artt. 41 e 53 non ledono le competenze regionali; l’art. 60, co. 1 (sostegno al reddito in edilizia) rientra nella competenza statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m); l’art. 60, co. 2, è anch’esso non fondato.
Il principio
Nelle materie di competenza legislativa regionale residuale (come l’agricoltura), lo Stato può intervenire in situazioni di emergenza solo nel rispetto del principio di leale collaborazione, che richiede un’intesa con la Regione — non un semplice parere — per atti che incidono sulle competenze regionali. La mera consultazione non è forma adeguata di concertazione.
Domande e risposte
Perché il commissario ad acta nel settore bieticolo richiedeva l’intesa con la Regione?
La produzione di barbabietola da zucchero e la riconversione del relativo settore rientrano nell’agricoltura, materia di competenza legislativa residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.). Quando lo Stato interviene in queste materie, deve farlo rispettando le prerogative regionali; la nomina di un commissario ad acta è uno strumento sostitutivo che richiede procedure collaborative più intense del semplice parere.
Quando il sostegno al reddito è di competenza statale?
L’art. 60, co. 1, del d.l. n. 5/2012 prevedeva interventi di sostegno al reddito per lavoratori dell’edilizia in stato di crisi. La Corte ha ritenuto che, in una situazione eccezionale di crisi, lo Stato possa disciplinare direttamente l’erogazione delle provvidenze nell’esercizio della competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m).
Cosa è il commissario ad acta?
È un soggetto nominato dall’autorità statale (normalmente dal Governo) che subentra a un ente territoriale inadempiente per adottare gli atti che quest’ultimo avrebbe dovuto compiere. È uno strumento di potere sostitutivo straordinario previsto dall’art. 120 Cost., da utilizzare secondo modalità che garantiscano la leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Co. 4: competenza legislativa residuale delle Regioni (agricoltura); co. 3: competenza concorrente; co. 2, lett. m): livelli essenziali delle prestazioni
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell’allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti
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