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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana n. 898/2012 («autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie»). Successivamente al ricorso, la legge è stata promulgata omettendo le parti impugnate, rendendo il giudizio privo di oggetto.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune voci dell’Allegato 1 alla delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 27 aprile 2012 sul ricorso all’indebitamento. La contestazione riguardava capitoli di spesa che, a giudizio del ricorrente, finanziavano con indebitamento voci non qualificabili come «spese di investimento» ai sensi dell’art. 119, co. 6, Cost., con violazione degli equilibri di finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27 aprile 2012 (d.d.l. n. 898 «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie»), limitatamente a specifici capitoli di spesa. Parametri: artt. 81, co. 4, 117, co. 3, e 119, co. 6, Cost. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nella seduta del 22-23 maggio 2012 l’Assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del giorno per la pubblicazione della legge con l’omissione delle parti impugnate. La legge regionale n. 32 del 1° giugno 2012 è stata quindi pubblicata senza i capitoli oggetto di censura. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esaurimento del potere promulgativo in forma unitaria preclude definitivamente che le parti omesse acquistino efficacia, privando il giudizio del suo oggetto.
Il principio
Quando una legge regionale viene promulgata con l’omissione delle parti impugnate — a seguito di un ordine del giorno dell’assemblea in tal senso — il giudizio di legittimità costituzionale perde il suo oggetto: le disposizioni omesse non possono più acquistare efficacia, determinando la cessazione della materia del contendere.
Domande e risposte
Che cos’è la «cessazione della materia del contendere»?
È un istituto processuale che il giudice dichiara quando, nel corso del giudizio, si verifica un fatto che priva il ricorso del suo oggetto, rendendo superflua qualsiasi pronuncia nel merito. Nel caso delle leggi regionali impugnate, ciò accade tipicamente quando la norma censurata viene abrogata o, come qui, mai promulgata.
Perché i capitoli di spesa erano considerati illegittimi?
Il ricorrente riteneva che il ricorso all’indebitamento fosse consentito solo per «spese di investimento» (art. 119, co. 6, Cost.) e che i capitoli indicati finanziassero invece spese correnti o comunque prive di documentazione idonea a qualificarli come investimenti diretti. L’art. 3, co. 18, l. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) definisce i limiti dell’indebitamento regionale.
Qual è la differenza rispetto a una pronuncia nel merito?
La cessazione della materia del contendere non equivale né a un’accoglienza né a un rigetto del ricorso: la Corte non esamina il merito delle censure. La norma impugnata scompare per ragioni sopravvenute, non perché dichiarata legittima o illegittima.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio; vieta il ricorso all’indebitamento per spese diverse dall’investimento (nella formulazione rilevante al 2012)
- Art. 119 della Costituzione — Co. 6: le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento
- Art. 117 della Costituzione — Co. 3: coordinamento della finanza pubblica come materia di legislazione concorrente
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