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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 51 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 dell’Assemblea regionale siciliana (Promozione della ricerca sanitaria). La legge prevedeva interventi in materia sanitaria non compresi nel piano di rientro dal disavanzo e non indicava risorse adeguate a coprire le spese, violando l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il disegno di legge n. 483, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, mirava a promuovere la ricerca sanitaria nella Regione Siciliana, prevedendo interventi che comportavano spese non comprese nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. L’art. 8 del d.d.l., che avrebbe dovuto indicare la copertura finanziaria, non individuava risorse aggiuntive effettivamente disponibili. Il Commissario regionale per il piano di rientro ha impugnato l’intera delibera legislativa.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012. Parametri: art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Ricorrente: Commissario regionale (nell’ambito del piano di rientro dal disavanzo sanitario).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera delibera legislativa. I vizi riscontrati erano due: (1) gli interventi previsti non erano compresi nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, vincolante per la Regione; (2) l’art. 8 non identificava risorse aggiuntive «utilizzabili» e la copertura indicata era priva di concreta efficacia. Il vizio di copertura finanziaria, investendo la componente finanziaria essenziale della legge di spesa, si estende al complesso delle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.

Il principio

Il principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, Cost.) si applica anche alle leggi regionali. Ogni volta che una legge di spesa prevede attività che richiedono risorse quantificabili, queste devono essere indicate in modo credibile già nella legge stessa. Un’indicazione di copertura priva di concreta efficacia è equivalente all’assenza di copertura e determina l’illegittimità dell’intera legge, poiché il vizio si estende alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione sull’obbligo di copertura?

L’art. 81, quarto comma (nel testo vigente al 2013), stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte. Si tratta di un obbligo applicabile sia al legislatore statale sia a quello regionale, che impone di identificare concretamente e credibilmente le risorse finanziarie disponibili.

Perché il piano di rientro dal disavanzo sanitario era rilevante?

Le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario (come la Sicilia) non possono adottare nuove spese sanitarie non previste nel piano stesso, pena la violazione degli obblighi finanziari assunti con il Ministero dell’economia. Il d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina il sistema di verifica degli equilibri finanziari sanitari regionali.

Chi è il Commissario regionale e perché poteva impugnare la legge?

Il Commissario è un soggetto nominato per sovrintendere all’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione. È legittimato a impugnare atti legislativi regionali che ostacolino il conseguimento degli obiettivi del piano, tra cui il rispetto dell’equilibrio finanziario della sanità regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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