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Con la sentenza n. 41 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, che istituiva l’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti. La Corte ha confermato che l’istituzione di tale autorità rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 1 del 2012 (Cresci Italia) ha istituito, con l’art. 36, l’Autorità di regolazione dei trasporti, modificando il precedente assetto normativo. La Regione Veneto ha impugnato la disposizione assumendo che violasse le proprie competenze legislative in materia di organizzazione delle infrastrutture e dei trasporti regionali (artt. 117, 118 e 119 Cost.), nonché il principio di leale collaborazione. In particolare, la Regione lamentava di non essere stata coinvolta nella definizione dei poteri dell’Autorità e nella scelta dei suoi componenti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Parametri: artt. 117 (competenze legislative), 118 (funzioni amministrative) e principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, per difetto di adeguata motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento all’art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, ribadendo che: (1) le Autorità indipendenti di regolazione non producono alterazioni del riparto costituzionale delle competenze amministrative; (2) il principio di leale collaborazione non opera quando lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Il principio
Le Autorità indipendenti di regolazione istituite dallo Stato nell’ambito della propria competenza esclusiva sulla concorrenza non devono coinvolgere le Regioni né nell’esercizio delle proprie funzioni né nella scelta dei componenti. Il principio di leale collaborazione non si applica quando lo Stato agisca nell’esercizio di una competenza legislativa esclusiva.
Domande e risposte
Cos’è l’Autorità di regolazione dei trasporti?
È un’autorità amministrativa indipendente istituita dal d.l. n. 1 del 2012, con il compito di regolare e vigilare sul settore dei trasporti (ferroviario, stradale, aereo, portuale) per garantire la concorrenza e tutelare i diritti degli utenti. Opera «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».
Le Regioni non hanno alcuna voce in capitolo sui trasporti?
Le Regioni conservano competenze in materia di trasporto pubblico locale (art. 117, comma terzo, Cost.), ma la regolazione pro-concorrenziale del settore e la garanzia di condizioni uniformi su scala nazionale spettano allo Stato. L’Autorità agisce in base alla legge statale, con rinvio alla legge n. 481 del 1995 sulle Autorità di settore.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Le questioni riferite agli artt. 117 e 119 Cost. erano inammissibili perché la Regione non aveva adeguatamente motivato la loro rilevanza né il nesso tra le norme impugnate e i parametri invocati, non essendo stata sviluppata un’autonoma argomentazione sul punto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; tutela della concorrenza come materia esclusiva statale
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali
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