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La Corte dichiara inammissibili, per carenza di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano e dal TAR Sicilia sull’art. 105 della legge regionale siciliana n. 11/2010, che aveva «legificato» le Linee Guida del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS).
Di cosa si tratta
La legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010 conteneva, all’art. 105, una disposizione che recepiva nella legislazione regionale le Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione (PEARS), approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (con quattro ordinanze) e il TAR Sicilia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, contestando tale «legificazione» come potenzialmente lesiva della libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili e del riparto di competenze in materia energetica.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni erano state sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (r.o. nn. 66, 67, 68 e 83 del 2012) e dal TAR Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo e terzo comma, e 120 Cost., nonché all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana. I rimettenti contestavano che l’art. 105 della l.r. n. 11/2010 imponesse alle domande di autorizzazione presentate prima dell’approvazione del PEARS l’osservanza delle nuove prescrizioni pianificatorie.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara inammissibili tutte le questioni per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente dimostrato che le specifiche previsioni del PEARS contestate nelle controversie pendenti fossero state effettivamente «legificate» dall’art. 105 impugnato, ovvero che tale disposizione fosse determinante per la decisione dei giudizi principali. In assenza di tale dimostrazione, le questioni non soddisfacevano il requisito della rilevanza.
Il principio
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, il requisito della rilevanza impone al giudice rimettente di dimostrare che la norma impugnata sia direttamente applicabile nel giudizio a quo e che la sua incostituzionalità influisca sull’esito della controversia. Un’ordinanza di rimessione che non chiarisca questo nesso è inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è il PEARS siciliano?
Il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) è lo strumento di pianificazione regionale in materia energetica e ambientale. Le sue Linee Guida definivano, tra l’altro, criteri e vincoli per la localizzazione degli impianti di energie rinnovabili nel territorio siciliano.
Perché la «legificazione» del PEARS era contestata?
Perché trasformando in legge le Linee Guida, la Regione rendeva obbligatori i vincoli del PEARS anche per le domande di autorizzazione presentate prima della sua approvazione, con effetti retroattivi che i ricorrenti ritenevano lesivi della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e del riparto di competenze in materia energetica (art. 117 Cost.).
La Corte ha esaminato il merito della legge regionale siciliana?
No: la dichiarazione di inammissibilità per difetto di rilevanza preclude l’esame nel merito. Le questioni potrebbero essere riproposte in futuro con una diversa motivazione sulla rilevanza, qualora un giudice dimostri adeguatamente che la norma impugnata è determinante per la decisione del caso pendente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza: la norma regionale era censurata per disparità di trattamento nel settore energetico
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato
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