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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005 nella parte in cui vietava al personale tecnico-amministrativo universitario di svolgere incarichi di insegnamento a titolo gratuito, discriminando questa categoria rispetto ad altre figure ammesse a farlo.
Di cosa si tratta
La legge n. 230 del 4 novembre 2005 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari) regolava il reclutamento accademico. L’art. 1, comma 10, escludeva il personale tecnico-amministrativo delle università dalla possibilità di svolgere incarichi annuali di insegnamento a titolo gratuito. Un dipendente tecnico-amministrativo dell’Università di Padova aveva chiesto due incarichi di insegnamento gratuiti; il Preside di medicina li aveva rifiutati. Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005, per contrasto con gli artt. 3, 33, 35 e 97 Cost. La disposizione sarebbe discriminatoria verso il personale tecnico-amministrativo universitario — categoria non inclusa tra i soggetti legittimati a svolgere incarichi di insegnamento gratuiti — e lesiva della libertà di insegnamento e del diritto al miglioramento professionale dei lavoratori.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005. La norma, escludendo il personale tecnico-amministrativo dagli incarichi di insegnamento gratuiti, introduce una distinzione priva di ragionevole giustificazione rispetto ad altre categorie di soggetti ammessi a svolgere tale attività nelle università, in violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi in materia di libertà di insegnamento e tutela del lavoro.
Il principio
Un divieto legislativo che colpisce in modo esclusivo una specifica categoria di lavoratori universitari (il personale tecnico-amministrativo), impedendole di svolgere attività di insegnamento a titolo gratuito consentite ad altri, viola il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. se non sorretto da una giustificazione obiettiva e razionale.
Domande e risposte
Il personale tecnico-amministrativo può ora insegnare nelle università?
Dopo la sentenza n. 78/2013, il divieto assoluto per il personale tecnico-amministrativo di svolgere incarichi di insegnamento gratuiti è caduto. Resta ferma la necessità di autorizzazione da parte dell’università e il rispetto di eventuali altre norme sull’incompatibilità.
Perché il TAR Veneto ha ritenuto rilevante la questione?
Perché il giudizio a quo riguardava proprio il diniego opposto a un dipendente tecnico-amministrativo; la norma impugnata era direttamente applicabile e determinante per la decisione del caso, essendo il fondamento del rifiuto dei due incarichi di insegnamento.
Quali altri soggetti erano ammessi all’insegnamento gratuito a differenza del personale tecnico-amministrativo?
La legge n. 230/2005 permetteva a professori a contratto e ad altri soggetti esterni di svolgere attività didattica a titolo gratuito. L’esclusione del personale tecnico-amministrativo, già inserito nella comunità universitaria con un rapporto di lavoro stabile, è apparsa alla Corte priva di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza: la norma discriminava il personale tecnico-amministrativo rispetto ad altri soggetti
- Art. 33 della Costituzione — libertà di insegnamento e diritto allo studio
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro in tutte le sue forme
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.