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La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano per il 2012 (artt. 9, comma 1; 32, comma 1; 34) che modificavano l’aliquota di un’imposta ambientale e introducevano altre misure eccedenti le competenze tributarie provinciali.
Di cosa si tratta
La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012 per il triennio 2012-2014) conteneva varie disposizioni fiscali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato, tra gli altri, l’art. 9, comma 1 (modifica dell’aliquota di un’imposta), l’art. 32, comma 1, e l’art. 34, sostenendo che eccedessero le competenze tributarie della Provincia autonoma delimitate dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e violassero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato il «sistema tributario».
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato plurime disposizioni della legge provinciale di Bolzano n. 15/2011; dopo rinuncia formale ad alcune censure (artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 18, comma 2, accettata dalla Provincia), la Corte ha esaminato nel merito gli artt. 7, comma 4; 9, comma 1; 24, commi 1 e 2; 32, comma 1; e 34. I parametri invocati erano l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e le norme dello Statuto speciale che delimitano il potere tributario provinciale.
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1; 32, comma 1; e 34 della legge provinciale n. 15/2011, poiché le disposizioni modificano un’aliquota di tributo e introducono altre misure che eccedono le competenze tributarie provinciali garantite dallo Statuto speciale; 2) dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 7, comma 4, per difetto di adeguata motivazione nel ricorso; 3) dichiara cessata la materia del contendere sulle disposizioni oggetto di rinuncia.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire tributi propri e modificare aliquote entro i limiti fissati dallo Statuto speciale e nel rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario; ove tali limiti siano superati, la norma provinciale viola l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che assegna allo Stato la competenza esclusiva sul «sistema tributario».
Domande e risposte
Le Province autonome possono avere un proprio sistema tributario?
Sì, ma nei limiti fissati dallo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) e nel rispetto dei principi statali di coordinamento. Non possono modificare liberamente aliquote di tributi che interferiscono con il sistema erariale statale né istituire imposte che si sovrappongono a tributi già riservati allo Stato.
Perché la questione sull’art. 7, comma 4, è stata dichiarata inammissibile?
Perché il ricorso del Presidente del Consiglio non conteneva una motivazione sufficientemente specifica in ordine ai parametri costituzionali asseritamente violati da quella disposizione: la Corte non può supplire all’inerzia argomentativa del ricorrente.
Cosa è accaduto alle disposizioni su cui il Governo ha rinunciato?
Per gli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; e 18, comma 2, il Governo ha formalmente rinunciato all’impugnazione e la Provincia ha accettato: il processo si è estinto su quei punti, senza pronuncia di merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — sistema tributario riservato alla competenza legislativa esclusiva statale; potere tributario delle Province autonome delimitato dallo Statuto speciale
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