Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Lazio. Il giudizio riguardava la legittimità di alcune disposizioni della legge finanziaria regionale del Lazio per il 2012 in materia di tributi regionali.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge finanziaria regionale del Lazio per il 2012 (l.r. n. 19/2011), in particolare l’art. 3, che istituiva un’imposta regionale sulla benzina, e l’art. 5, che aumentava del 10% le tasse automobilistiche regionali. La contestazione era che tali disposizioni violassero il blocco statale degli aumenti tributari degli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro gli artt. 3, comma 2, e 5 della legge della Regione Lazio 23 dicembre 2011, n. 19, lamentando la violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, e 119 della Costituzione, per contrasto con il blocco degli aumenti tributari previsto dalla normativa statale.

La decisione della Corte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto del 14 giugno 2012, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 16/2012 che aveva abrogato le disposizioni statali alla base del conflitto. La Regione Lazio ha accettato la rinuncia il 20 giugno 2012. La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Il principio

La rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Non vi è pronuncia nel merito sulla legittimità delle norme impugnate.

Domande e risposte

Perché il Governo aveva impugnato la legge finanziaria regionale del Lazio?

Perché la legge istituiva nuovi tributi regionali e aumentava quelli esistenti in un periodo in cui la normativa statale sospendeva il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale.

Perché il Governo ha poi rinunciato al ricorso?

Perché il d.l. n. 16/2012 aveva abrogato le disposizioni statali che sospendevano il potere impositivo regionale, facendo venir meno il presupposto normativo del ricorso.

Cosa significa «estinzione del processo» nel giudizio costituzionale?

Significa che la Corte non entra nel merito della questione di legittimità costituzionale: le norme impugnate non vengono né dichiarate illegittime né confermate, e il giudizio si chiude senza pronuncia sulla loro compatibilità con la Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.