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Con questa ordinanza la Corte ha corretto un errore materiale nella sentenza n. 190 del 2014: nel dispositivo era stata omessa la dichiarazione di inammissibilità di una questione (art. 21, comma 3, l.p. Bolzano n. 11/2013 in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.) che era invece presente nella motivazione.
Di cosa si tratta
La sentenza n. 190 del 2014 aveva dichiarato nella motivazione l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano n. 11/2013, per violazione dell’art. 81, quarto comma (copertura finanziaria delle leggi), Costituzione. Per un mero errore materiale questa dichiarazione non era stata inserita nel dispositivo della sentenza, che è la parte vincolante e normalmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
La questione di legittimità costituzionale
La correzione riguarda la sentenza n. 190 del 2014, nell’ambito della quale il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 21, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (in materia di artigianato, industria e procedure amministrative), per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove spese), rilevando che l’unità previsionale di base alla quale fa riferimento la disposizione non risulterebbe indicata nella tabella A della legge finanziaria provinciale 2013.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nel dispositivo della sentenza n. 190/2014, dopo il punto 2), è stato inserito il punto 3) così formulato: «dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe». Il precedente punto 3) diventa conseguentemente punto 4).
Il principio
La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie sentenze quando il dispositivo risulta difforme dalla motivazione per mera svista, senza che ciò implichi una modifica sostanziale della decisione. La procedura è disciplinata dall’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Domande e risposte
Che cosa è un errore materiale in una sentenza?
Un errore materiale è una svista o un’omissione che non corrisponde alla volontà del giudice espressa nel ragionamento (motivazione): ad esempio, dimenticare di trascrivere nel dispositivo un punto che era già stato deciso e motivato. Non si tratta di un’errata valutazione di diritto ma di un difetto formale di trascrizione.
Quale norma prevede la correzione degli errori materiali?
L’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale consente la correzione degli errori materiali nelle proprie pronunce, in analogia con quanto previsto dall’art. 287 del codice di procedura civile per le sentenze dei giudici ordinari.
Che cosa prevedeva l’art. 21, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 11/2013?
La disposizione riguardava la legge provinciale bolzanina in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo e promozione delle attività economiche. Il Governo aveva contestato che mancasse l’indicazione nella tabella A del bilancio provinciale dell’unità previsionale di base correlata alla spesa prevista dalla norma, in violazione del principio della copertura finanziaria.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura finanziaria delle leggi, parametro della questione corretta
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.