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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva le leggi della Regione siciliana dal regime di controllo successivo previsto dall’art. 127 della Costituzione, ritenendo tale esclusione in contrasto con la clausola di maggior favore introdotta dalla riforma del Titolo V del 2001.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana è soggetta a un regime di controllo preventivo delle proprie leggi da parte del Commissario dello Stato, diverso dal controllo successivo (entro 60 giorni dalla pubblicazione) previsto dall’art. 127 Cost. per le altre regioni. La questione era se questo sistema più vecchio di controllo preventivo — meno favorevole per l’autonomia regionale — dovesse cedere di fronte alla disciplina più garantista introdotta per tutte le regioni dalla riforma costituzionale del 2001.
La questione di legittimità costituzionale
La stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 114 del 2014, ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87/1953 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131/2003) nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dalla forma di controllo prevista dall’art. 127 Cost. Il parametro è l’art. 127 Cost. e l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui le disposizioni della riforma si applicano anche alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87/1953 limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». Il controllo successivo previsto dall’art. 127 Cost. garantisce una forma di autonomia più ampia rispetto al controllo preventivo statale, e pertanto la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 l.cost. 3/2001 impone di estendere alla Regione siciliana il regime più garantista.
Il principio
La clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 impone di applicare alle regioni a statuto speciale le disposizioni del nuovo Titolo V ogni volta che esse assicurano una forma di autonomia più ampia rispetto a quella risultante dagli statuti speciali: il controllo successivo ex art. 127 Cost. è più garantista del controllo preventivo e pertanto si applica anche alla Regione siciliana.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra controllo preventivo e controllo successivo delle leggi regionali?
Il controllo preventivo avviene prima della promulgazione della legge regionale: il Commissario dello Stato può impugnarla prima che entri in vigore. Il controllo successivo (art. 127 Cost.) avviene invece entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge già promulgata: la legge entra in vigore, e solo in un secondo momento lo Stato può impugnarla davanti alla Corte. Questo secondo sistema è considerato più rispettoso dell’autonomia regionale.
Che cos’è la clausola di maggior favore del 2001?
L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 stabilisce che le nuove norme del Titolo V si applicano anche alle regioni a statuto speciale quando garantiscono un’autonomia più ampia di quella prevista dai loro statuti speciali. È una clausola di adeguamento automatico in favore dell’autonomia.
Cosa cambia concretamente per la Regione siciliana dopo questa sentenza?
Le leggi della Regione siciliana non sono più soggette al controllo preventivo del Commissario dello Stato che le escludeva dal regime ordinario. Si applica il regime dell’art. 127 Cost., con impugnazione statale entro 60 giorni dalla pubblicazione, più favorevole all’autonomia legislativa regionale.
Norme collegate
- Art. 127 della Costituzione — regime di controllo delle leggi regionali da parte dello Stato
- Art. 10 della Costituzione — rilevante in quanto l’art. 10 l.cost. 3/2001 è clausola di maggior favore che richiama i principi autonomistici
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