Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005 (legge Fini-Giovanardi sugli stupefacenti), perché tali disposizioni erano già state dichiarate incostituzionali con sentenza n. 32 del 2014, che le aveva rimosse dall’ordinamento con effetto ex tunc. Le questioni erano pertanto prive di oggetto.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi), aveva equiparato il trattamento sanzionatorio per le droghe cosiddette «leggere» e «pesanti», unificando le relative tabelle. Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter di quel decreto, riproponendo argomenti già sollevati dalla Cassazione (ordinanza n. 1426 del 2013), in quanto norme estranee all’oggetto del decreto-legge originario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva che tali disposizioni, inserite in sede di conversione in un decreto-legge originariamente su tutt’altro oggetto, violassero il principio di omogeneità dei decreti-legge.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto. La sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del medesimo d.l. n. 272/2005. Poiché le disposizioni censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia ex tunc (retroattiva), non vi era più alcun oggetto su cui la Corte potesse pronunciarsi.
Il principio
Quando la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia retroattiva in un precedente giudizio della Corte, le successive questioni che investono la medesima norma devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto: la norma non esiste più nell’ordinamento e non può quindi essere oggetto di un nuovo scrutinio di legittimità.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 32/2014 sugli stupefacenti?
Con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte aveva dichiarato incostituzionale la cosiddetta legge Fini-Giovanardi (artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005) perché inserita in sede di conversione in un decreto-legge privo di connessione tematica con le norme originarie, violando così il principio di omogeneità del decreto-legge sancito dall’art. 77, secondo comma, Cost. Conseguentemente tornava in vigore la disciplina sugli stupefacenti previgente, che distingueva tra droghe leggere e pesanti.
Cosa significa «efficacia ex tunc» di una dichiarazione di incostituzionalità?
Significa che la norma dichiarata incostituzionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo: si considera come se non fosse mai stata valida. Ciò può avere conseguenze importanti sui processi in corso o sui rapporti giuridici non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Cosa succede ai condannati in base alla Fini-Giovanardi dopo la sentenza n. 32/2014?
Poiché la Corte ha caducato le norme con effetto retroattivo, chi era stato condannato applicando le pene più elevate previste dalla legge Fini-Giovanardi poteva chiedere la revisione della pena, ricalcolata secondo la disciplina previgente che distingueva tra droghe leggere e pesanti (con pene inferiori per le prime).
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Disciplina dei decreti-legge e requisito di omogeneità in sede di conversione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.