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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001 (Legge Pinto), che limita l’indennizzo per irragionevole durata del processo al valore del diritto accertato dal giudice. La norma non comporta l’impossibilità di liquidare l’indennizzo alla parte risultata soccombente nel processo presupposto, come già chiarito con ordinanza n. 124/2014.

Di cosa si tratta

La legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «Legge Pinto») riconosce il diritto a un equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo, in attuazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’art. 2-bis, comma 3, introdotto dal d.l. n. 83/2012, stabilisce che l’indennizzo «non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice». Alcune corti d’appello avevano interpretato questa norma come preclusiva di qualsiasi indennizzo per la parte risultata soccombente nel processo presupposto.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, ha sollevato (con quattro ordinanze) questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Il rimettente riteneva che la norma, limitando l’indennizzo al «valore del diritto accertato», rendesse impossibile liquidare qualsiasi somma alla parte soccombente nel processo presupposto, in contrasto con la CEDU.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 124 del 2014 con cui aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di identiche questioni della stessa Corte d’appello di Reggio Calabria. La norma, correttamente interpretata, si riferisce ai soli casi in cui il giudice abbia accertato l’esistenza del diritto fatto valere dall’attore: in tal caso il valore del diritto accertato è un dato oggettivo che non cambia a seconda della posizione processuale (attore o convenuto) nel processo presupposto. Quindi la norma non preclude l’indennizzo alla parte soccombente.

Il principio

Il limite del «valore del diritto accertato dal giudice» contenuto nell’art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto non è un limite ancorato alla posizione processuale della parte richiedente l’indennizzo: esso opera solo quando il giudice abbia accertato l’esistenza del diritto azionato dall’attore nel processo presupposto, e costituisce un dato oggettivo applicabile a chiunque chieda l’indennizzo per quel processo, indipendentemente dal fatto che fosse attore o convenuto.

Domande e risposte

Cos’è la legge Pinto e a chi si applica?

La legge Pinto (legge n. 89/2001) riconosce il diritto a un equo indennizzo pecuniario per chi subisce un danno (patrimoniale o non patrimoniale) a causa della durata irragionevole di un processo. Si applica a tutti i processi civili, penali e amministrativi che superino i termini di durata ragionevole stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Quanto vale l’indennizzo per irragionevole durata del processo?

L’art. 2-bis, comma 1, prevede un indennizzo tra 500 e 1.500 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, che eccede la durata ragionevole. Il comma 3 aggiunge il limite del valore della causa o del diritto accertato dal giudice, se inferiore.

Anche chi perde una causa può chiedere l’indennizzo Pinto?

Sì. Sia il vincitore che il perdente possono chiedere l’indennizzo se il processo ha avuto una durata irragionevole. Il diritto all’indennizzo Pinto è autonomo rispetto all’esito del giudizio presupposto.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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