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La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge regionale sarda n. 25/2012: l’art. 8, comma 2, per violazione delle norme statali sull’organizzazione dell’ARPA, e l’art. 18, nella parte in cui proroga titoli minerari e permessi di cava mai assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale. Non fondate le questioni sugli altri articoli.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge regionale sarda n. 25 del 2012 (disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), contestando la disciplina regionale relativa all’affidamento di servizi di interesse generale, all’organizzazione dell’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale), al sistema di certificazione dei prodotti biologici e alla proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso investiva gli artt. 6, comma 1, 8, comma 2, 13 e 18 della legge regionale sarda n. 25/2012, in riferimento agli artt. 97, 117, primo, secondo (lett. s) e terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna. Le questioni riguardavano il contrasto con il diritto UE sui servizi locali, con la normativa statale sull’ARPA, con le norme sulla certificazione biologica e con la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale (VIA).
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara incostituzionale l’art. 8, comma 2, perché viola la normativa statale di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (d.lgs. n. 106/2012); 2) dichiara incostituzionale l’art. 18 nella parte in cui proroga automaticamente anche titoli minerari e permessi di cava mai sottoposti a VIA, in violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.); 3) dichiara inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, primo periodo; 4) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 6, comma 1, e 13, comma 1, secondo periodo.
Il principio
La proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava non può estendersi a quelli che non siano mai stati assoggettati alla valutazione dell’impatto ambientale: prolungarne gli effetti senza sottoporre l’attività estrattiva alla procedura di VIA integra un’elusione della normativa statale ambientale. La disciplina della VIA rientra nella competenza esclusiva statale e la Regione non può legittimamente derogarvi.
Domande e risposte
Che cos’è la VIA (valutazione di impatto ambientale)?
La VIA è la procedura obbligatoria che analizza gli effetti ambientali di determinati progetti prima della loro realizzazione. In Italia è disciplinata dal Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ed è competenza esclusiva dello Stato per le grandi opere e per la definizione delle procedure generali.
Perché la proroga di titoli minerari senza VIA è incostituzionale?
Perché consentire la prosecuzione di attività estrattive che non sono mai state valutate sotto il profilo ambientale equivale a eludere il sistema di controllo previsto dalla normativa statale. Le attività minerarie possono avere impatti significativi sull’ambiente e la loro proroga richiede, come minimo, la verifica di assoggettabilità alla VIA.
La Regione sarda può legiferare su miniere e cave?
La Regione ha una competenza legislativa propria su miniere e cave in virtù del suo Statuto speciale. Tuttavia tale competenza incontra il limite della normativa statale in materia ambientale, che costituisce un vincolo inderogabile per la legislazione regionale anche a statuto speciale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (comma 2, lett. s)
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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