Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 11 del r.d.l. n. 1948 del 1934 in materia di risarcimento per ritardo ferroviario. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione né valutato la normativa europea applicabile (regolamento CE n. 1371/2007), rendendo così il quesito costituzionalmente irricevibile.
Di cosa si tratta
Un passeggero aveva subito un ritardo di circa 94 minuti sul treno Napoli-Roma il 4 luglio 2005 e aveva chiesto a Trenitalia il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti. Il Tribunale di Napoli, investito dell’appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del regio decreto-legge del 1934 — che disciplinava le condizioni e le tariffe per il trasporto ferroviario — ritenendo che tale norma limitasse ingiustamente il diritto al risarcimento dei passeggeri.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 11 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito dalla legge n. 911 del 1935, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente sosteneva che la norma creasse una disparità di trattamento e limitasse l’accesso alla tutela giurisdizionale per il risarcimento dei danni da ritardo ferroviario.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo non aveva adeguatamente spiegato perché la semplice eliminazione della norma censurata avrebbe attribuito alla parte attrice il diritto al risarcimento, né aveva considerato la disciplina contrattuale applicabile al momento dei fatti (condizioni generali di contratto) e, soprattutto, il regolamento CE n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, espressamente richiamato dalle vigenti condizioni generali di trasporto di Trenitalia.
Il principio
Il giudice rimettente, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, deve motivare compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio principale, verificando l’intero quadro normativo applicabile, inclusa la normativa europea. L’omessa considerazione di una fonte normativa rilevante — nella specie il regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri ferroviari — determina la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Posso ottenere il risarcimento per un ritardo del treno?
Sì. Il regolamento CE n. 1371/2007 e le condizioni generali di trasporto dei vettori ferroviari riconoscono il diritto al rimborso (parziale o totale del prezzo del biglietto) in caso di ritardo. Per danni patrimoniali ulteriori occorre dimostrare il nesso causale e la specifica perdita subita.
Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?
Perché il giudice a quo non aveva soddisfatto il presupposto processuale della rilevanza: non aveva spiegato come l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata avrebbe concretamente influenzato l’esito del giudizio, tenuto conto della normativa contrattuale e comunitaria esistente.
Cosa prevede il regolamento CE n. 1371/2007 sui ritardi ferroviari?
Il regolamento disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario europeo, prevedendo rimborsi proporzionali al prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore a soglie prestabilite. Restano salve le disposizioni nazionali che garantiscano un risarcimento per danni ulteriori.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato a sostegno della presunta disparità di trattamento
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, richiamato dal rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.