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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 77, secondo comma, Cost. e non fondate le questioni sugli artt. 3 e 41 Cost. riguardanti l’art. 11-nonies del d.l. n. 203/2005, che modificava la disciplina dei diritti aeroportuali. Il Consiglio di Stato contestava la tecnica del «maxiemendamento» governativo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la questione principale e non fondate le restanti.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 203/2005 era stato approvato per contrastare l’evasione fiscale. In sede di conversione parlamentare, il Governo aveva inserito un maxiemendamento che modificava anche la disciplina dei diritti aeroportuali, riducendo le entrate dei gestori aeroportuali (tra cui ADF – Società Aeroporto di Firenze). Il Consiglio di Stato aveva dubitato che l’inserimento di materie estranee al decreto originario violasse il requisito di omogeneity materiale dei decreti-legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-nonies, commi 1 (lett. a e b) e 2, del d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità materiale e teleologica tra le norme sui diritti aeroportuali e il contenuto originario del decreto-legge.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 77, secondo comma, Cost. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Il principio

La questione di violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneity del decreto-legge è stata dichiarata inammissibile, probabilmente per ragioni processuali legate alla modalità in cui era stata formulata. Le questioni di merito sulla violazione della libertà d’impresa e del principio di uguaglianza sono state invece dichiarate non fondate: le riduzioni dei diritti aeroportuali non costituivano un trattamento irragionevole o una compressione sproporzionata dell’attività economica.

Domande e risposte

Cosa sono i diritti aeroportuali?

Sono le tariffe che le compagnie aeree pagano ai gestori degli aeroporti per l’utilizzo delle infrastrutture (piste, terminal, assistenza a terra). La loro misura è regolata dalla legge e può essere modificata dal legislatore.

Cos’è un decreto-legge omnibus?

È un decreto-legge che, nella sua versione originaria o in sede di conversione, abbraccia materie eterogenee non collegate tra loro. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ristretto questa pratica, richiedendo che le norme inserite in conversione siano omogenee con il contenuto e le finalità del decreto originario.

La riduzione dei diritti aeroportuali violava la libertà d’impresa?

No, secondo la Corte. La libertà d’impresa non è assoluta e il legislatore può regolare le tariffe aeroportuali per ragioni di interesse pubblico, purché le riduzioni non siano manifestamente irragionevoli o sproporzionate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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