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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della modifica da parte della Regione Liguria delle disposizioni impugnate relative all’uso della SCIA e della DIA per l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcuni articoli della legge regionale Liguria n. 10/2012, che richiedevano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa statale di principio che prevedeva procedure diverse (comunicazione o procedura abilitativa semplificata).
La questione di legittimità costituzionale
Erano censurati gli artt. 7 (Allegato 1, lett. h), nn. 1-7) e 9 (Allegato 2, lett. g) della l.r. Liguria 5 aprile 2012, n. 10, in riferimento all’art. 117 commi 1 e 3 Cost. La Regione aveva sostituito con SCIA e DIA le procedure previste dalla normativa statale di principio (d.lgs. n. 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo: le disposizioni impugnate erano state modificate dalla legge regionale Liguria n. 3/2013, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso (previa delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014), ritenendo satisfattive le modifiche. La Regione Liguria aveva accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del processo ex art. 23 norme integrative.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’avvenuta modifica della normativa regionale contestata può rendere soddisfacente per lo Stato la situazione, giustificando la rinuncia.
Domande e risposte
Cosa sono la SCIA e la procedura abilitativa semplificata per gli impianti da fonti rinnovabili?
La procedura abilitativa semplificata (PAS) è il regime introdotto dal d.lgs. n. 28/2011 per gli impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia, alternativo all’autorizzazione unica. La SCIA è un istituto generale del diritto amministrativo per l’avvio di attività soggette a regime abilitativo semplificato. Il contrasto nasceva dal fatto che le Regioni non possono aggiungere procedure non previste dalla normativa di principio statale.
La Regione può dettare procedure più onerose di quelle statali per l’energia da fonti rinnovabili?
No. La materia dell’energia è di legislazione concorrente (art. 117 comma 3 Cost.) e la normativa statale di principio – inclusa quella attuativa della direttiva UE 2009/28/CE – fissa il quadro procedurale che le Regioni devono rispettare, non potendolo aggravare con adempimenti non previsti.
Cosa succede quando il Presidente del Consiglio rinuncia a un ricorso davanti alla Corte costituzionale?
Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia al ricorso – se accettata da tutte le parti costituite – determina l’estinzione del processo. Non vi è pronuncia nel merito sulla questione di costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa concorrente in materia di produzione di energia e rispetto del diritto UE
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