Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione e non fondate le restanti questioni sull’art. 445-bis c.p.c. e sull’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203/2005, che disciplinano l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali. I rimettenti contestavano la procedura per le cause di invalidità, ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate.
Di cosa si tratta
Dal 2011 le controversie previdenziali relative all’invalidità civile devono essere precedute da un accertamento tecnico preventivo (ATP): prima di ricorrere al giudice, il richiedente deve chiedere una perizia sulle sue condizioni di salute. L’INPS può partecipare alle operazioni peritali attraverso un proprio consulente medico, con modalità più flessibili rispetto al consulente di parte del ricorrente. I giudici rimettenti avevano dubitato che questa asimmetria violasse il principio del contraddittorio.
La questione di legittimità costituzionale
Più giudici di merito hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 445-bis, comma 7, c.p.c. e dell’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che la procedura fosse squilibrata in favore dell’INPS a danno del lavoratore ricorrente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 445-bis, comma 7, c.p.c., sollevata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 445-bis c.p.c. nella sua integralità e all’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203/2005, sollevate dagli altri rimettenti.
Il principio
La procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale non viola il diritto di difesa né il principio del contraddittorio. Le diverse modalità di partecipazione del consulente INPS rispetto al consulente di parte del ricorrente non determinano uno squilibrio costituzionalmente illegittimo tra le parti del processo.
Domande e risposte
Cos’è l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale?
È una procedura obbligatoria introdotta dalla legge di stabilità 2012: prima di citare l’INPS in giudizio per invalidità, il ricorrente deve chiedere una perizia al tribunale. Solo se l’INPS contesta le conclusioni del perito il giudizio ordinario può proseguire.
Perché i giudici ritenevano la procedura squilibrata?
Il consulente dell’INPS poteva partecipare alle operazioni peritali in deroga alle regole ordinarie, mentre il consulente del lavoratore doveva essere nominato con le forme consuete. I rimettenti vedevano in ciò un privilegio a favore della parte istituzionalmente più forte.
La Corte ha ammesso qualche problema nella procedura?
No. La Corte ha ritenuto che la disciplina fosse complessivamente compatibile con i principi costituzionali, non riscontrando un’effettiva lesione del contraddittorio o del diritto di difesa del lavoratore.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.