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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che imponevano ai giudici italiani di adeguarsi alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sull’immunità della Germania dalla giurisdizione civile italiana per crimini di guerra e contro l’umanità. È la prima attivazione dei «controlimiti» nei confronti di una pronuncia della CIG.
Di cosa si tratta
La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) aveva stabilito nel 2012 che la Germania godeva di immunità dalla giurisdizione civile italiana anche in relazione ad atti qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. La norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati e le norme italiane di esecuzione dello Statuto ONU e della sentenza CIG venivano per ciò a collidere con i principi costituzionali italiani di tutela dei diritti inviolabili della persona e del diritto al giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati, come recepita nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 10, co. 1, Cost., nonché delle norme di esecuzione dello Statuto ONU (legge n. 848/1957) e della legge n. 5/2013 che adattava l’ordinamento alla sentenza CIG, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato incostituzionale l’art. 3 della legge n. 5/2013 (adeguamento alla sentenza CIG); 2) dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge n. 848/1957 limitatamente all’esecuzione dell’art. 94 della Carta ONU, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia CIG del 2012; 3) dichiarato non fondata la questione sulla norma consuetudinaria internazionale sull’immunità in sé. I giudici italiani quindi non devono declinare la giurisdizione nei confronti della Germania per i crimini di guerra e contro l’umanità lesivi di diritti inviolabili.
Il principio
Il diritto internazionale consuetudinario sull’immunità degli Stati non può operare nell’ordinamento italiano quando contrasti con i principi supremi della Costituzione — in particolare il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) — anche se affermato da una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia vincolante per l’Italia. Sono i cosiddetti «controlimiti».
Domande e risposte
Cosa sono i «controlimiti» costituzionali?
Sono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano che fungono da limite all’ingresso di norme internazionali (anche consuetudinarie) nell’ordinamento interno: nessuna norma internazionale, neppure recepita ai sensi dell’art. 10 Cost., può violare tali principi.
Perché la Corte ha ritenuto che l’immunità della Germania violasse la Costituzione?
Perché escludere la giurisdizione italiana su crimini di guerra che hanno violato diritti inviolabili (come il divieto di lavori forzati, la protezione dei civili) priva le vittime di qualsiasi accesso alla giustizia, ledendo il nucleo irriducibile del diritto al giudice garantito dall’art. 24 Cost.
La Germania deve pagare i danni alle vittime italiane?
La sentenza n. 238/2014 afferma che i giudici italiani non devono declinare la giurisdizione. Tuttavia la questione dell’esecuzione dei giudicati e del pagamento effettivo dei risarcimenti è rimasta aperta e ha generato un lungo contenzioso diplomatico e giurisdizionale italo-tedesco.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, principio supremo violato dall’immunità
- Art. 24 della Costituzione — diritto al giudice e di difesa, parametro centrale della decisione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.