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La Corte costituzionale ha respinto il ricorso statale contro una legge della Regione Veneto sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per i medici specializzandi. La norma rientra nelle competenze concorrenti e non invade l’ordinamento civile riservato allo Stato.
Di cosa si tratta
I medici specializzandi sono legati da un contratto di formazione specialistica. La Regione Veneto aveva previsto la possibilità di finanziare contratti aggiuntivi a livello regionale, con apposite clausole. Il Governo riteneva che ciò invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato l’ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: le clausole previste dalla Regione non modificano lo schema-tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma lo adattano all’ipotesi, già contemplata dalla normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi.
Il principio
La disciplina che si limita ad adattare lo schema-tipo statale per i contratti di formazione aggiuntivi finanziati dalla Regione rientra nelle materie concorrenti (professioni, tutela della salute) e non invade l’ordinamento civile riservato allo Stato, purché le clausole regionali restino compatibili con lo schema nazionale.
Domande e risposte
Che cosa sono i contratti aggiuntivi regionali?
Sono contratti di formazione specialistica per medici finanziati dalla Regione, che si aggiungono a quelli statali, nei limiti già previsti dalla normativa nazionale.
Perché il Governo aveva impugnato la norma?
Perché riteneva che la disciplina delle clausole contrattuali invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato.
Perché la Corte ha respinto il ricorso?
Perché le clausole regionali non modificano lo schema-tipo statale del contratto, ma si limitano ad adattarlo, restando nelle materie concorrenti delle professioni e della tutela della salute.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro evocato: la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato l’ordinamento civile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.