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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che non prevedeva membri supplenti sufficienti a garantire, nel giudizio di rinvio, un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata.
Di cosa si tratta
La Commissione centrale, organo con funzioni di giurisdizione speciale, giudica in via disciplinare i farmacisti e gli altri esercenti sanitari. Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione, però, non poteva essere ricomposta con membri diversi, dovendo decidere con gli stessi che avevano già deciso.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Ha dichiarato illegittimo l’art. 17 nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti che consentano, nel giudizio di rinvio sui farmacisti, un collegio diversamente composto. In via consequenziale ha esteso la declaratoria alle altre categorie (medici, veterinari, ostetriche, odontoiatri).
Il principio
Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione impone, in ogni tipo di processo, che lo stesso collegio non si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda: occorrono regole che assicurino l’alterità del giudice nel giudizio di rinvio.
Domande e risposte
Che cos’è la Commissione centrale?
È un organo con funzioni di giurisdizione speciale che decide i procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, le cui decisioni sono ricorribili in cassazione.
Cosa significa alterità del giudice del rinvio?
Significa che, dopo l’annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi davanti a un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata, anche per un solo componente.
Perché la declaratoria si estende ad altre categorie?
Perché, in via consequenziale, le norme sulla composizione della Commissione per medici, veterinari, ostetriche e odontoiatri sono identiche a quella dichiarata illegittima.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sul principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di difesa davanti a un giudice imparziale
- Art. 111 della Costituzione — violato sotto il profilo dell’imparzialità-terzietà della giurisdizione
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