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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che non prevedeva membri supplenti sufficienti a garantire, nel giudizio di rinvio, un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata.

Di cosa si tratta

La Commissione centrale, organo con funzioni di giurisdizione speciale, giudica in via disciplinare i farmacisti e gli altri esercenti sanitari. Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione, però, non poteva essere ricomposta con membri diversi, dovendo decidere con gli stessi che avevano già deciso.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Ha dichiarato illegittimo l’art. 17 nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti che consentano, nel giudizio di rinvio sui farmacisti, un collegio diversamente composto. In via consequenziale ha esteso la declaratoria alle altre categorie (medici, veterinari, ostetriche, odontoiatri).

Il principio

Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione impone, in ogni tipo di processo, che lo stesso collegio non si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda: occorrono regole che assicurino l’alterità del giudice nel giudizio di rinvio.

Domande e risposte

Che cos’è la Commissione centrale?

È un organo con funzioni di giurisdizione speciale che decide i procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, le cui decisioni sono ricorribili in cassazione.

Cosa significa alterità del giudice del rinvio?

Significa che, dopo l’annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi davanti a un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata, anche per un solo componente.

Perché la declaratoria si estende ad altre categorie?

Perché, in via consequenziale, le norme sulla composizione della Commissione per medici, veterinari, ostetriche e odontoiatri sono identiche a quella dichiarata illegittima.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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