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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma di Bolzano che riservava i contributi alle emittenti e ai portali con sede legale nel territorio provinciale, in contrasto con la libertà di stabilimento dell’Unione europea. Annullata anche la copertura finanziaria tramite il fondo di riserva.
Di cosa si tratta
La Provincia di Bolzano concedeva contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, ma solo a quelli con sede legale e redazione principale nel territorio provinciale. Lo Stato vi vedeva una discriminazione a danno delle imprese con sede altrove, oltre a profili di copertura finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 2013, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 20, comma 2, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale», per violazione della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). Ha annullato l’art. 21, comma 3, per l’illegittimo ricorso al fondo di riserva per spese impreviste; inammissibile l’ulteriore profilo sulla tabella; non fondata la censura sull’art. 21, comma 4.
Il principio
Riservare i contributi alle imprese con sede legale nel territorio, escludendo quelle che vi operano tramite sede secondaria, viola la libertà di stabilimento garantita dai Trattati; il fondo di riserva per spese impreviste non può coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore.
Domande e risposte
Perché la norma sui contributi è discriminatoria?
Perché avvantaggiava le imprese con sede legale a Bolzano rispetto a quelle che operano nel territorio tramite una sede secondaria, in contrasto con il diritto di stabilimento dell’Unione europea.
Cosa garantisce la libertà di stabilimento?
Il diritto delle società di un altro Stato membro di svolgere attività economica tramite una controllata, succursale o agenzia, con parità di trattamento rispetto alle imprese locali.
Perché è stato annullato l’art. 21, comma 3?
Perché coprire la spesa attingendo al fondo di riserva per spese impreviste viola l’art. 81 Cost.: quel fondo non può finanziare spese deliberatamente programmate.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — violato per la copertura finanziaria tramite il fondo di riserva per spese impreviste
- Art. 117 della Costituzione — violato in relazione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE
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