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La Corte costituzionale ha salvato la norma che concentra presso il TAR Lazio le controversie sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. La scelta è ragionevole, vista la natura di misura governativa straordinaria di tali provvedimenti.
Di cosa si tratta
Tre cittadini avevano impugnato davanti al TAR Campania il decreto di scioglimento del Comune di Giugliano per condizionamento mafioso. Il codice del processo amministrativo, però, riserva queste cause al TAR Lazio, sede di Roma, impedendo al giudice campano sia di decidere sia di pronunciarsi sulla domanda cautelare.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 135, comma 1, lettera q), e gli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 125, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per la parte sui provvedimenti dell’art. 142 (non rilevante) e non fondate le restanti censure. La concentrazione presso il TAR Lazio è giustificata dalla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio» dello scioglimento, atto di alta amministrazione dei vertici dello Stato. Non fondata anche la censura sul divieto di pronuncia cautelare da parte del giudice incompetente.
Il principio
La deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale è legittima quando è disposta in vista di uno scopo legittimo, connessa razionalmente al fine e necessaria: tali requisiti ricorrono per gli atti dell’amministrazione centrale dello Stato in materia di ordine pubblico.
Domande e risposte
Perché queste cause vanno al TAR Lazio?
Perché lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è un provvedimento dell’amministrazione centrale dello Stato, adottato con d.P.R. previa delibera del Consiglio dei ministri, che trascende gli interessi locali.
La concentrazione viola il giudice naturale?
No: l’art. 25 Cost. richiede che il giudice sia individuato in base a criteri generali predeterminati dalla legge, non in base alla prossimità geografica.
Il giudice incompetente può concedere misure cautelari?
No: consentirlo significherebbe permettere a un giudice individuato in violazione delle regole di competenza di incidere sulla controversia, in contrasto proprio con gli artt. 24 e 111 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato per il principio di ragionevolezza nella disciplina della competenza
- Art. 25 della Costituzione — richiamato sul giudice naturale precostituito per legge
- Art. 76 della Costituzione — evocato per eccesso di delega
- Art. 125 della Costituzione — riferito alla distribuzione territoriale della giustizia amministrativa
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