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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha deciso il ricorso dello Stato contro una legge omnibus del Friuli-Venezia Giulia approvata poco prima delle elezioni. Inammissibili le censure sulla prorogatio (il mandato non era scaduto); fondate invece alcune censure su singole disposizioni in materia di ambiente, personale e progressioni.

Di cosa si tratta

Una legge regionale «omnibus» del Friuli-Venezia Giulia era stata approvata a ridosso delle elezioni regionali. Lo Stato sospettava un intervento di captatio benevolentiae verso gli elettori e contestava anche specifiche norme su materiale litoide, assunzioni di personale e progressioni economiche.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnata l’intera legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 121 e 122 Cost., allo statuto speciale e ai principi sulla prorogatio, oltre a singole disposizioni in riferimento all’art. 117 Cost. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sull’intera legge: la prorogatio presuppone la scadenza del mandato, che qui non c’era stata, e i parametri invocati non erano pertinenti. Ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 28, dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 10, comma 5, per contrasto con la competenza statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica; cessata la materia del contendere sull’art. 10, commi 1 e 2.

Il principio

L’istituto della prorogatio riguarda solo l’intervallo tra la scadenza del mandato e l’insediamento del nuovo organo: prima della scadenza non vi può essere prorogatio. La Corte ha tuttavia segnalato la lacuna del legislatore regionale, che non disciplina i poteri del Consiglio nella fase pre-elettorale.

Domande e risposte

Che cos’è la prorogatio?

È il regime per cui un organo elettivo, dopo la scadenza del mandato, resta in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo organo.

Perché le censure generali sono inammissibili?

Perché la legge era stata approvata prima della scadenza del mandato del Consiglio, quindi non in regime di prorogatio: i parametri invocati erano inconferenti.

Quali norme sono state annullate?

L’art. 3, comma 28 (materiale litoide e tutela dell’ambiente), l’art. 7, commi 1, 2 e 3 (limiti di spesa per il personale) e l’art. 10, comma 5 (progressioni economiche), per violazione della competenza statale e del coordinamento della finanza pubblica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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