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La Corte costituzionale ha deciso il ricorso dello Stato contro una legge omnibus del Friuli-Venezia Giulia approvata poco prima delle elezioni. Inammissibili le censure sulla prorogatio (il mandato non era scaduto); fondate invece alcune censure su singole disposizioni in materia di ambiente, personale e progressioni.
Di cosa si tratta
Una legge regionale «omnibus» del Friuli-Venezia Giulia era stata approvata a ridosso delle elezioni regionali. Lo Stato sospettava un intervento di captatio benevolentiae verso gli elettori e contestava anche specifiche norme su materiale litoide, assunzioni di personale e progressioni economiche.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata l’intera legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 121 e 122 Cost., allo statuto speciale e ai principi sulla prorogatio, oltre a singole disposizioni in riferimento all’art. 117 Cost. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sull’intera legge: la prorogatio presuppone la scadenza del mandato, che qui non c’era stata, e i parametri invocati non erano pertinenti. Ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 28, dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 10, comma 5, per contrasto con la competenza statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica; cessata la materia del contendere sull’art. 10, commi 1 e 2.
Il principio
L’istituto della prorogatio riguarda solo l’intervallo tra la scadenza del mandato e l’insediamento del nuovo organo: prima della scadenza non vi può essere prorogatio. La Corte ha tuttavia segnalato la lacuna del legislatore regionale, che non disciplina i poteri del Consiglio nella fase pre-elettorale.
Domande e risposte
Che cos’è la prorogatio?
È il regime per cui un organo elettivo, dopo la scadenza del mandato, resta in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo organo.
Perché le censure generali sono inammissibili?
Perché la legge era stata approvata prima della scadenza del mandato del Consiglio, quindi non in regime di prorogatio: i parametri invocati erano inconferenti.
Quali norme sono state annullate?
L’art. 3, comma 28 (materiale litoide e tutela dell’ambiente), l’art. 7, commi 1, 2 e 3 (limiti di spesa per il personale) e l’art. 10, comma 5 (progressioni economiche), per violazione della competenza statale e del coordinamento della finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro centrale per la competenza statale in materia ambientale e per il coordinamento della finanza pubblica
- Art. 121 della Costituzione — richiamato sugli organi della Regione
- Art. 122 della Costituzione — evocato sul sistema di elezione degli organi regionali
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