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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che impone agli enti territoriali la riduzione del debito pubblico quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La norma statale, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, prescriveva agli enti territoriali la riduzione del debito pubblico a decorrere dal 2013, qualificando tali disposizioni come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento ne lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato l’art. 8, commi 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in riferimento agli statuti speciali, alle norme di attuazione e agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con i ricorsi.
Il principio
La prescrizione statale di ridurre il debito pubblico costituisce legittimo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, senza ledere la loro autonomia finanziaria.
Domande e risposte
Che cosa imponeva la norma statale?
La riduzione del debito pubblico degli enti territoriali a decorrere dal 2013, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Chi aveva impugnato la norma?
La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento, a tutela della propria autonomia finanziaria.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate le questioni: la riduzione del debito è un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche alle autonomie speciali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, bilanciata con l’unità economica della Repubblica
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