Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’ultimo comma dell’art. 91 del codice di procedura civile, che impedisce di liquidare alla parte vittoriosa, nelle cause di modico valore davanti al giudice di pace, spese legali superiori al valore della domanda.
Di cosa si tratta
Per contenere il contenzioso «bagatellare» e proteggere chi soccombe in liti di importo minimo, il legislatore ha posto un tetto alle spese legali liquidabili: nelle cause fino a 1.100 euro davanti al giudice di pace, le spese rifondibili non possono superare il valore della domanda.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile (introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera b, del d.l. n. 212 del 2011, convertito dalla legge n. 10 del 2012), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudici rimettenti: il Giudice di pace di Mercato San Severino, il Tribunale di Padova-sezione distaccata di Este e il Giudice di pace di Pisa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che il limite alle spese liquidabili non comprimesse irragionevolmente il diritto di difesa né violasse il principio di eguaglianza.
Il principio
Il tetto alle spese legali liquidabili alla parte vittoriosa nelle cause di modico valore davanti al giudice di pace, finalizzato a contenere il contenzioso bagatellare e a tutelare il soccombente, non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c.?
Che nelle cause fino a 1.100 euro davanti al giudice di pace, le spese legali liquidabili alla parte vittoriosa non possano superare il valore della domanda.
Qual era il timore dei giudici rimettenti?
Che la parte vittoriosa, dovendo pagare al proprio avvocato la parte di spese eccedente il tetto, finisse per essere «sostanzialmente soccombente», con lesione del diritto di difesa.
Come si è pronunciata la Corte?
Per la non fondatezza: il limite persegue scopi legittimi di deflazione e tutela del soccombente e non è irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Invocato sul principio di eguaglianza e ragionevolezza del tetto alle spese.
- Art. 24 della Costituzione — Invocato sul diritto alla tutela giurisdizionale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.