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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sul blocco, per gli anni 2011-2013, della maturazione di classi e scatti di stipendio del personale pubblico previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010: la misura di contenimento della spesa supera il vaglio di costituzionalità.

Di cosa si tratta

La norma anti-crisi aveva «congelato» per un triennio gli automatismi stipendiali del personale pubblico. Alcuni ufficiali della Guardia di finanza lamentavano di non poter ottenere il trattamento economico corrispondente al grado raggiunto o all’anzianità maturata in quegli anni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il blocco temporaneo degli automatismi stipendiali, in quanto misura eccezionale e transitoria di contenimento della spesa pubblica, non violasse i parametri evocati.

Il principio

Le misure temporanee di blocco degli automatismi retributivi nel pubblico impiego, finalizzate al contenimento della spesa pubblica e circoscritte nel tempo, non sono di per sé in contrasto con la Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma?

Che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non maturassero, ai fini economici, le classi e gli scatti di stipendio del personale pubblico soggetto a progressione automatica.

Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

Perché si tratta di una misura temporanea ed eccezionale di contenimento della spesa pubblica, ritenuta non irragionevole rispetto ai parametri costituzionali invocati.

La pronuncia incide sulle retribuzioni future?

No: il blocco riguardava un triennio determinato; la decisione conferma la legittimità di quella misura, senza istituire blocchi permanenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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