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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sul blocco, per gli anni 2011-2013, della maturazione di classi e scatti di stipendio del personale pubblico previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010: la misura di contenimento della spesa supera il vaglio di costituzionalità.
Di cosa si tratta
La norma anti-crisi aveva «congelato» per un triennio gli automatismi stipendiali del personale pubblico. Alcuni ufficiali della Guardia di finanza lamentavano di non poter ottenere il trattamento economico corrispondente al grado raggiunto o all’anzianità maturata in quegli anni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il blocco temporaneo degli automatismi stipendiali, in quanto misura eccezionale e transitoria di contenimento della spesa pubblica, non violasse i parametri evocati.
Il principio
Le misure temporanee di blocco degli automatismi retributivi nel pubblico impiego, finalizzate al contenimento della spesa pubblica e circoscritte nel tempo, non sono di per sé in contrasto con la Costituzione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma?
Che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non maturassero, ai fini economici, le classi e gli scatti di stipendio del personale pubblico soggetto a progressione automatica.
Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?
Perché si tratta di una misura temporanea ed eccezionale di contenimento della spesa pubblica, ritenuta non irragionevole rispetto ai parametri costituzionali invocati.
La pronuncia incide sulle retribuzioni future?
No: il blocco riguardava un triennio determinato; la decisione conferma la legittimità di quella misura, senza istituire blocchi permanenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Invocato per l’asserita disparità di trattamento del personale.
- Art. 36 della Costituzione — Invocato sul diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro prestato.
- Art. 53 della Costituzione — Invocato sul principio di capacità contributiva.
- Art. 97 della Costituzione — Invocato sul buon andamento dell’amministrazione.
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