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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 nella parte in cui, alla rettificazione di sesso di un coniuge, fanno seguire lo scioglimento automatico del matrimonio senza consentire alla coppia, che lo richieda, di mantenere un rapporto giuridicamente regolato. Spetta al legislatore predisporre tale forma di tutela.
Di cosa si tratta
Quando uno dei due coniugi ottiene la rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, la legge faceva conseguire automaticamente lo scioglimento del matrimonio (il cosiddetto «divorzio imposto»), anche contro la volontà di entrambi i coniugi che intendevano proseguire la loro unione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione aveva sollevato la questione sugli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., dubitando che lo scioglimento automatico del matrimonio realizzasse un bilanciamento adeguato tra il modello eterosessuale del matrimonio e i diritti maturati dalla coppia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 (e, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011) nella parte in cui non consentono ai coniugi che lo richiedano di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato, con le modalità che il legislatore dovrà stabilire.
Il principio
Lo scioglimento automatico e immediato del matrimonio per effetto della rettificazione di sesso, senza alcuna forma alternativa di tutela del rapporto di coppia, viola i diritti della persona: il legislatore deve introdurre una modalità di convivenza registrata che salvaguardi i diritti e gli obblighi della coppia.
Domande e risposte
Che cos’era il «divorzio imposto»?
Lo scioglimento automatico del matrimonio che la legge faceva conseguire alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, anche se entrambi volevano restare uniti.
Che cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittima la cessazione automatica del vincolo nella parte in cui non consente alla coppia, che lo chieda, di mantenere un rapporto giuridicamente regolato.
Che cosa deve fare il legislatore?
Predisporre una forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia dopo la rettificazione di sesso.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali, tutelati dal rapporto di coppia
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza nel bilanciamento degli interessi in gioco
- Art. 29 della Costituzione — garanzia costituzionale del matrimonio, bilanciata con i diritti dei coniugi
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