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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona: dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha trasformato il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti in autonoma fattispecie di reato, mutando il quadro normativo.

Di cosa si tratta

Il giudice di Sulmona contestava il meccanismo per cui, nel calcolo dei termini di prescrizione, non si tiene conto di alcune circostanze attenuanti, con effetti ritenuti irragionevoli soprattutto per i reati in materia di stupefacenti di lieve entità.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 157, secondo comma, del codice penale (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005) e l’art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Sulmona.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona. Dopo la rimessione, il decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014) ha modificato l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, trasformando l’attenuante del fatto di lieve entità in una fattispecie autonoma di reato: spetta perciò al giudice rivalutare la rilevanza.

Il principio

Di fronte allo ius superveniens che incide sulle norme censurate — qui la trasformazione della lieve entità negli stupefacenti in reato autonomo — la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza, senza decidere il merito.

Domande e risposte

Perché gli atti tornano al giudice?

Perché una legge sopravvenuta ha cambiato la norma sugli stupefacenti di lieve entità: il giudice deve verificare se la questione è ancora rilevante nel suo processo.

Cosa è cambiato con il d.l. 146/2013?

La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, prima semplice attenuante, è diventata una fattispecie autonoma di reato, con riflessi anche sul calcolo della prescrizione.

La Corte ha dichiarato incostituzionale la prescrizione?

No: non si è pronunciata nel merito, limitandosi a restituire gli atti per via del mutamento normativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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