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La Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona: dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha trasformato il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti in autonoma fattispecie di reato, mutando il quadro normativo.
Di cosa si tratta
Il giudice di Sulmona contestava il meccanismo per cui, nel calcolo dei termini di prescrizione, non si tiene conto di alcune circostanze attenuanti, con effetti ritenuti irragionevoli soprattutto per i reati in materia di stupefacenti di lieve entità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 157, secondo comma, del codice penale (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005) e l’art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Sulmona.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona. Dopo la rimessione, il decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014) ha modificato l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, trasformando l’attenuante del fatto di lieve entità in una fattispecie autonoma di reato: spetta perciò al giudice rivalutare la rilevanza.
Il principio
Di fronte allo ius superveniens che incide sulle norme censurate — qui la trasformazione della lieve entità negli stupefacenti in reato autonomo — la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza, senza decidere il merito.
Domande e risposte
Perché gli atti tornano al giudice?
Perché una legge sopravvenuta ha cambiato la norma sugli stupefacenti di lieve entità: il giudice deve verificare se la questione è ancora rilevante nel suo processo.
Cosa è cambiato con il d.l. 146/2013?
La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, prima semplice attenuante, è diventata una fattispecie autonoma di reato, con riflessi anche sul calcolo della prescrizione.
La Corte ha dichiarato incostituzionale la prescrizione?
No: non si è pronunciata nel merito, limitandosi a restituire gli atti per via del mutamento normativo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro evocato per l’irragionevolezza del regime di prescrizione.
- Art. 27 della Costituzione — Invocato, terzo comma, sulla finalità rieducativa della pena.
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