Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose norme del codice del commercio della Regione Toscana (leggi reg. n. 52 del 2012 e n. 13 del 2013) che imponevano procedure aggravate e requisiti gravosi per medie e grandi strutture di vendita. Tali vincoli violavano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Toscana, adeguando il proprio codice del commercio, aveva introdotto autorizzazioni del SUAP, procedimenti complessi e numerosi requisiti obbligatori (anche ambientali) per l’apertura e l’ampliamento delle strutture di vendita. Lo Stato riteneva che tali misure ostacolassero in modo sproporzionato l’ingresso di nuovi operatori sul mercato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerosi articoli delle leggi reg. Toscana n. 52 del 2012 e n. 13 del 2013, in riferimento all’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) e all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), Cost. (tutela della concorrenza, ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge reg. n. 52 del 2012 e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge reg. n. 13 del 2013, oltre all’art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012 nella parte indicata. Ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 39 e 41 (per rinuncia) e inammissibili altre questioni residue.
Il principio
Le Regioni non possono, nell’esercizio della competenza in materia di commercio, introdurre procedure autorizzatorie aggravate e requisiti sproporzionati che ostacolino l’ingresso di nuovi operatori: ciò invade la competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
Domande e risposte
Che cosa aveva previsto la Regione Toscana?
Autorizzazioni del SUAP, procedimenti complessi e numerosi requisiti obbligatori per l’apertura e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita.
Perché queste norme sono state annullate?
Perché imponevano vincoli sproporzionati che ostacolavano la concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
La Corte ha annullato tutte le norme impugnate?
No: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e su altre (artt. 39 e 41) il processo è stato dichiarato estinto per rinuncia accettata.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, compressa dai vincoli regionali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni: la tutela della concorrenza è riservata allo Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.