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Con ordinanza la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976 relativa ai rapporti di lavoro dei componenti dell’Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione.

Di cosa si tratta

Due lavoratori, componenti dell’Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione siciliana con qualifica di redattore capo, avevano ricevuto la comunicazione di cessazione con efficacia retroattiva, e ne contestavano la legittimità davanti al giudice del lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge reg. siciliana n. 79 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge reg. siciliana n. 79 del 1976, senza esaminare il merito.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare in modo adeguato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione: in difetto di una compiuta ricostruzione del quadro normativo e della sua applicabilità al caso, la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Che tipo di pronuncia è questa?

Un’ordinanza di manifesta inammissibilità: la Corte non decide il merito della questione.

Quale norma era impugnata?

L’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976, sulla disciplina dell’Ufficio stampa della Presidenza regionale.

Quali parametri erano evocati?

Gli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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